Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine
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3 Punti essenziali del progetto
3.1 La modifica della legge
Allo scopo di garantire la stabilità finanziaria dell’AD la Confederazione deve farsi carico delle uscite per l’ILR per i periodi di conteggio del 2020. Per evitare il raggiungimento del limite di debito un primo finanziamento supplementare è previsto nel 2020. Durante il 2021 verrà effettuato un conteggio retroattivo dell’ILR per il 2020. Inoltre la Confederazione deve poter essere messa nelle condizioni di garantire all’AD un sostegno straordinario anche nel 2021 qualora l’indebitamento, in seguito alle ripercussioni sul mercato del lavoro dovute al COVID-19, dovesse nuovamente peggiorare in modo considerevole. La modifica proposta prevede un’aggiunta temporanea all’articolo 90a LADI.
3.2 Coordinamento fra attività e contributi finanziari
Il finanziamento supplementare si pone in diretta relazione con l’importante funzione dell’AD di stabilizzatore congiunturale e garante di reddito e potere d’acquisto in periodi economicamente difficili. Conformemente all’articolo 114 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale (Cost.), l’AD deve garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostenere misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione. In caso di circostanze straordinarie Confederazione e Cantoni forniscono prestazioni finanziarie per sostenere l’AD (art. 114 cpv. 4 Cost.). L’entità delle ILR versate viene disciplinata dalle direttive di legge e in aggiunta dalle misure previste dall’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Il conteggio l’anno seguente con la Confederazione delle ILR pagate per il 2020 garantisce che nel corso dell’anno in questione non vengano stanziati ulteriori finanziamenti aggiuntivi dell’AD al di fuori della soluzione proposta. Il rapporto fra onere e importanza del progetto è giustificabile.
3.3 Domande sull’attuazione
La prevista modifica di legge non necessita di una precisazione a livello di ordinanza.
L’attuazione è garantita dall’ufficio di compensazione dell’AD presso la SECO e dall’AFF. Nel quadro della pianificazione della liquidità il fondo di compensazione garantisce in qualsiasi momento la solvibilità dell’AD e la sua capacità di erogare le prestazioni dovute. In caso di necessità vengono concessi mutui dalla Tesoreria della Confederazione sulla base dell’articolo 90b LADI.
Il riferimento per stabilire se il limite di debito è raggiunto è lo stato di indebitamento al 31 dicembre dell’anno di conteggio. Nel frattempo questo limite può essere superato senza che ciò pregiudichi la capacità dell’AD.
L’ILR viene autorizzata e versata dagli uffici cantonali (autorizzazione) e dalle casse di disoccupazione (versamento). A essere determinante è la rapidità con cui le