Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/38: Modifica della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) - finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione · 24 pagine

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6.3 Forma dell’atto legislativo

Alla luce di oggetto, contenuto e portata delle previste modifiche è necessario, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., emanare le nuove disposizioni e quelle da modificare sotto forma di legge federale.

Considerata l’urgenza, le modifiche previste nella LADI devono entrare in vigore, conformemente all’articolo 165 capoverso 1 Cost., subito dopo la loro approvazione da parte del Parlamento. La validità della modifica di legge urgente è limitata al 31 dicembre 2022.

6.4 Assoggettamento al freno all’indebitamento

Il contributo supplementare della Confederazione all’AD pari ai costi dell’ILR nell’anno di conteggio 2020 costituisce un sussidio unico massimo di circa 20,2 miliardi di franchi. Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. le disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’articolo 90a capoverso 2 AP-LADI sottostà pertanto al meccanismo di freno all’indebitamento.

Il fabbisogno finanziario dell’articolo 90a capoverso 3 AP-LADI non può essere attualmente quantificato. È probabile tuttavia che, qualora fosse applicata, la disposizione comporterebbe uscite supplementari uniche per oltre 20 milioni di franchi. Anche l’articolo 90a capoverso 3 sottostà pertanto al meccanismo di freno all’indebitamento.

6.5 Rispetto dei principi di sussidiarietà ed equivalenza fiscale

Confederazione e Cantoni partecipano, con le loro partecipazioni ordinarie al finanziamento dell’AD, a circa la metà dei costi per il collocamento e per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; il contributo federale, pari allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione è circa tre volte superiore a quello cantonale (0,053 %). Le indennità per perdita di guadagno vengono finanziate dai contributi salariali. Il contributo federale straordinario ai costi dell’ILR riguarda un’indennità per perdita di guadagno e costituisce pertanto uno sgravio per i contribuenti. La ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni rimane invariata e i principi di sussidiarietà ed equivalenza fiscale restano inalterati.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

L’ILR è uno strumento centrale per la stabilizzazione della congiuntura. L’accesso semplice e rapido all’ILR unito a un’estensione delle categorie di beneficiari e a una semplificazione della procedura contribuiscono in modo determinante ad attenuare le ripercussioni economiche della crisi del COVID-19 e servono a mantenere posti di lavoro. Il presente progetto di legge concernente un contributo federale straordinario