Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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la rendita o la rinvia, alla fine dell’anno sussiste un’obbligazione derivante dalle rendite di vecchiaia dei mesi da aprile a dicembre (a condizione che la persona non sia morta nel frattempo). Si tratta dunque di un’obbligazione dell’AVS legata a una prestazione, che va indicata nel bilancio quale debito. Il rinvio di una rendita incide dunque soltanto sul momento del suo versamento. L’obbligazione sussiste a prescindere. Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le rendite dell’AVS sono rilevate al momento del pagamento, mentre in futuro lo saranno già prima, con la rilevazione delle passività.
Nei casi citati, questo significa però anche che la rendita del mese di gennaio dell’anno successivo o persino le rendite fino al momento del decesso atteso non costituiranno obbligazioni. Questo dipende dal fatto che l’assicurato può soddisfare i criteri di idoneità per il diritto alla rendita del mese di gennaio dell’anno successivo soltanto se è in vita il 1° gennaio. Se muore il 31 dicembre, non sussiste alcun diritto alla rendita di gennaio. Secondo l’IPSAS 42, affinché sussista un'obbligazione attuale occorre che siano soddisfatti i criteri di idoneità, ovvero tutti i criteri di idoneità lo devono essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre) o precedentemente. Un’eventuale obbligazione futura non va indicata nel bilancio quale debito. In questo modo la presentazione dei conti tiene anche conto della modalità di finanziamento del 1° pilastro, che prevede il finanziamento delle uscite correnti (costi) mediante le entrate correnti (ricavi). Nel caso delle rendite future, non si tratta di uscite correnti (costi). Di conseguenza, è corretto non rilevarle quali passività. Non vanno rilevate alla data di riferimento nemmeno le passività per eventuali prestazioni per superstiti future, poiché questi diritti possono nascere soltanto dopo il decesso dell’assicurato. Il conto annuale serve a esprimersi in merito alla situazione del patrimonio e delle passività alla data di riferimento e ai costi e ricavi contabilizzati nell’anno d’esercizio. Le transazioni future non sono oggetto del conto annuale. Le informazioni sugli sviluppi futuri sono fornite dall’UFAS mediante le prospettive finanziarie annue di AVS, AI e IPG.
Dalle rendite correnti non deriva alcuna obbligazione da contabilizzare. Le rendite vengono infatti versate mensilmente conformemente al principio della competenza economica, vale a dire che la rendita del mese di dicembre viene versata all’inizio di dicembre. Non ne risultano quindi obbligazioni alla data di riferimento.
Lett. b: nel caso degli assegni per grandi invalidi, per valutare se sussista una grande invalidità gli uffici AI devono esaminare diversi criteri. Questo esame dei criteri di idoneità è di natura materiale e serve ad accertare l'adempimento delle condizioni assicurative. Fintantoché i provvedimenti d’accertamento non sono conclusi, non ci si può esprimere sull’adempimento dei criteri di idoneità. Il semplice inoltro di una richiesta non genera dunque un’obbligazione. Secondo l’IPSAS 42, un’obbligazione sussiste nel momento in cui il diritto a un assegno per grandi invalidi è stato stabilito mediante decisione. In futuro gli assegni per grandi invalidi non ancora versati ma già decisi saranno quindi considerati quali obbligazioni.
Nessuna obbligazione deriva dagli assegni per grandi invalidi correnti. Questi vengono infatti versati mensilmente conformemente al principio della competenza economica, vale a dire che l’assegno del mese di dicembre viene versato all’inizio di dicembre. Il diritto all’assegno del mese di gennaio nasce soltanto se si è in vita il 1° gennaio. Non ne risultano quindi obbligazioni alla data di riferimento.
Lett. c: la procedura dell’AI per verificare un diritto alle prestazioni è sostanzialmente diversa dalla richiesta di una rendita dell’AVS. Dopo aver ricevuto la richiesta, l’AI verifica se siano adempiute le condizioni per il diritto a una prestazione assicurativa. A tal fine si procura tutte le informazioni necessarie per i relativi accertamenti, che riguardano tutte le prestazioni dell’AI. Solo dopo aver svolto questo esame gli uffici AI possono decidere se l’assicurato riceverà prestazioni dell’assicurazione. È dunque insito nel sistema il fatto che nell’AI vengano versate rendite retroattivamente. Nel valutare l'adempimento delle condizioni assicurative, è determinante il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita. L’assicurato non inoltra dunque specificamente una richiesta per una rendita dell’AI, bensì una generale per prestazioni dell’assicurazione. Conformemente alle disposizioni legali, il diritto a una rendita può nascere soltanto nel momento in cui risulta che i provvedimenti d’integrazione non sono stati efficaci. Fino ad