Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine

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Queste modifiche risultano direttamente dall’adozione degli IPSAS, cosicché per l’investimento del patrimonio non occorre un’ulteriore regolamentazione nell’ordinanza.

2.5.2 Benefici sociali

Date la complessità e l’impostazione talvolta molto diversa delle assicurazioni sociali nei vari Paesi, i lavori relativi all’IPSAS 42 si sono protratti per anni e lo standard è stato approvato dall’IPSAS Board nel gennaio del 2019.

L’IPSAS 42 è applicabile alle prestazioni per le quali vengono effettuati versamenti in denaro agli assicurati. Le prestazioni con cui vengono rimborsati i costi sostenuti dagli assicurati o che sono previste per determinati scopi non rientrano nel campo d’applicazione dell’IPSAS 42. Queste sono infatti prestazioni in natura. La definizione di benefici sociali secondo l’IPSAS 42 corrisponde dunque alla nozione di prestazioni pecuniarie di cui all’articolo 15 della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Lo standard stabilisce quando nasce un’obbligazione per un beneficio sociale dal punto di vista dell’assicurazione e quando va rilevata una passività nel bilancio. Esso contempla inoltre prescrizioni sulle modalità di valutazione delle passività e sulle informazioni da fornire nell’allegato del conto annuale.

Con le sue prescrizioni, l’IPSAS 42 si presta molto bene a essere applicato all’AVS, all’AI e alle IPG svizzere. La sua applicazione permette di avere un quadro trasparente, attendibile e completo dei benefici sociali delle assicurazioni summenzionate. Nel quadro dei lavori è però emerso che lo standard in questione è formulato in modo piuttosto generico. Essendo quindi necessarie ulteriori disposizioni nell’ordinanza, quest'ultima indica dettagliatamente, per tipo di prestazione, i criteri di idoneità applicabili.

Il capitolo 3 spiega come andranno rilevati i singoli tipi di prestazione in futuro.

2.5.3 Contributi dei datori di lavoro e degli assicurati

Attualmente i contributi salariali e quelli personali vengono rilevati al momento della fatturazione. Inoltre, alla data di riferimento l’UCC procede alla delimitazione dei conteggi finali allestiti dalle casse di compensazione nel gennaio dell’anno successivo.

I conteggi finali per i contributi salariali vengono allestiti dalle casse di compensazione dopo che i datori di lavoro hanno comunicato la somma dei salari definitiva. Sia i datori di lavoro che le casse di compensazione necessitano di un certo tempo per questi lavori. Al momento della compilazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG e del conto aggregato dell’istituto, manca dunque ancora una parte dei conteggi finali. Per quanto concerne la presentazione dei conti, si tratta però chiaramente di contributi dell’anno precedente (analogamente al periodo di contribuzione nel diritto contributivo). Alla fine dell’anno, questi conteggi finali non ancora fatturati vanno pertanto stimati e rilevati quali attività nei bilanci di AVS, AI e IPG. Dato che l’andamento dei contributi salariali è molto costante da un anno all’altro, tale stima può essere benissimo effettuata sulla base di valori passati. Inoltre, l’incertezza della stima può essere ridotta, poiché i conteggi finali del mese di gennaio dell’anno successivo possono essere considerati quale importo effettivo.

Nel caso dei conteggi finali per i contributi personali, il processo è sostanzialmente comparabile, ma il contesto è diverso. La maggior parte dei contributi personali è costituita da contributi dei lavoratori indipendenti. Le casse di compensazione possono fissare definitivamente tali contributi solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di tassazione fiscale o la ricezione della comunicazione fiscale. Il processo dura quindi più a lungo. Inoltre, il calcolo dei contributi personali viene effettuato sul risultato annuale conseguito dai lavoratori indipendenti, che di regola varia in misura maggiore rispetto al salario determinante, sul quale vengono calcolati i contributi salariali.

7 RS 830.1