Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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allora, dunque, non ci si può esprimere sull’adempimento dei criteri di idoneità per una rendita dell’AI ai sensi dell’IPSAS 42 alla data di riferimento.
Nella procedura dell’AI viene applicato lo strumento del preavviso. Il preavviso serve a informare l’assicurato sulla decisione prevista e contiene, in particolare nel caso delle rendite, la comunicazione del grado d’invalidità e dell’inizio del diritto. L’assicurato ha quindi 30 giorni di tempo per esprimersi sulla decisione prevista. In quel momento non è ancora stabilito l’ammontare della rendita, che viene calcolato successivamente dalla cassa di compensazione. Per quanto concerne la presentazione dei conti, al momento del preavviso ci si può esprimere sull’adempimento dei criteri di idoneità: se è stato emanato un preavviso favorevole a una rendita dell’AI, sussiste un’obbligazione. In tal caso si tratta di un’obbligazione di fatto; quella di diritto nasce soltanto con l’emanazione o il passaggio in giudicato della decisione. Con l’applicazione delle nuove prescrizioni in materia di presentazione dei conti, un’obbligazione verrà dunque contabilizzata non appena sarà disponibile un preavviso favorevole a una rendita dell’AI.
Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le rendite dell’AI sono rilevate al momento del pagamento, mentre in futuro saranno già contabilizzate prima quali passività.
Nessuna obbligazione deriva dalle rendite già oggetto di una decisione (correnti) dell’AI. Le rendite vengono infatti versate mensilmente conformemente al principio della competenza economica, vale a dire che la rendita del mese di dicembre viene versata all’inizio di dicembre. Il diritto alla rendita del mese di gennaio nasce soltanto se si è in vita il 1° gennaio. Non ne risultano quindi obbligazioni alla data di riferimento.
Lett. d: il versamento di un’indennità giornaliera dell’AI è subordinato allo svolgimento di un provvedimento d’integrazione. Le indennità non ancora pagate per provvedimenti d’integrazione svolti prima della data di chiusura dell’esercizio saranno in futuro considerate quali obbligazioni, poiché il criterio di idoneità è soddisfatto. Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le indennità giornaliere dell’AI sono rilevate al momento del pagamento, mentre in futuro saranno già contabilizzate prima quali passività.
Lett. e: l’indennità per chi presta servizio è subordinata allo svolgimento di giorni di servizio. Le indennità non ancora pagate per giorni di servizio svolti prima della data di chiusura dell’esercizio saranno in futuro considerate quali obbligazioni, poiché il criterio di idoneità è soddisfatto. L’obbligazione nasce quindi non dopo lo svolgimento completo del servizio, bensì per ogni giorno svolto. Nel caso di servizi svolti a cavallo tra due anni d’esercizio, l’obbligazione sussiste soltanto per quelli svolti prima della data di chiusura dell’esercizio. In futuro, alla fine dell’anno potranno sussistere obbligazioni derivanti dalle situazioni descritte di seguito.
Le indennità per chi presta servizio vengono talvolta richieste soltanto a posteriori. In questi casi in futuro alla fine dell’anno sussisteranno obbligazioni, se le indennità per i giorni di servizio svolti prima della data di chiusura dell’esercizio non sono ancora state versate.
Nel caso di servizi svolti a cavallo tra due anni d’esercizio, le indennità vengono versate di regola soltanto dopo la conclusione del servizio (fatta eccezione per la scuola reclute). In questi casi in futuro alla fine dell’anno sussisteranno obbligazioni, poiché le indennità per i giorni di servizio svolti prima della data di chiusura dell’esercizio non sono ancora state versate.
Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le indennità per chi presta servizio sono rilevate al momento del pagamento, mentre in futuro saranno contabilizzate già prima quali passività.
Lett. f: l’indennità di maternità è subordinata all’adempimento di diverse condizioni. Il diritto all’indennità nasce il giorno del parto e si rinnova ogni mese, poiché il versamento dell’indennità viene interrotto in caso di decesso della madre o di ripresa dell’attività lucrativa. In ogni caso, dunque, un’obbligazione può sussistere unicamente per i mesi di diritto anteriori alla data di chiusura dell’esercizio. Le indennità di maternità vengono talvolta richieste soltanto a posteriori. Questo può comportare che alla fine dell’anno sussistano obbligazioni, poiché le indennità per i mesi di diritto anteriori alla data di chiusura dell’esercizio non sono ancora state versate.