Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine

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Cpv. 1: questo capoverso contempla disposizioni relative alla presentazione dei bilanci di AVS, AI e IPG nonché del bilancio aggregato di compenswiss. Queste disposizioni vanno a precisare o completare le prescrizioni degli IPSAS.

Lett. a–d: il conto annuale dovrà tenere conto del sistema di ripartizione misto applicato per il finanziamento di AVS, AI e IPG. Di conseguenza, tutte le attività e le passività andranno indicate quali derivanti «dall’attività d’investimento» o derivanti «dall’attività assicurativa». Le voci di queste due categorie dovranno essere ordinate in base al loro livello di liquidità. Questo presuppone che nell’allegato del conto annuale venga indicata la quota di attività e passività che si prevede di realizzare o regolare dopo oltre 12 mesi (IPSAS 1 § 71). Le attività non andranno suddivise in attivo circolante e non circolante. Con questa precisazione l’ordinanza attua un diritto di opzione previsto dall’IPSAS 1.

Lett. e: l’ordinanza stabilisce esplicitamente che il debito dell’AVS nei confronti dell’AI e quello dell’AI nei confronti dell’AVS devono essere indicati come derivanti dall’attività d’investimento. Non si tratta infatti di una voce risultante dall’attività assicurativa ordinaria, ma piuttosto di un finanziamento teso a consentire l’esercizio della medesima attività.

Cpv. 2: questo capoverso contempla disposizioni relative alla presentazione dei conti economici di AVS, AI e IPG nonché del conto economico aggregato di compenswiss. Queste disposizioni vanno a precisare le prescrizioni degli IPSAS.

Lett. a, b, d: quale conseguenza della regolamentazione sulla presentazione del bilancio, nel conto economico occorrerà indicare separatamente il risultato di ripartizione e il risultato degli investimenti. I costi e i ricavi provenienti dall’attività assicurativa ordinaria sono componenti del risultato di ripartizione. Vi rientrano ad esempio anche gli interessi moratori e quelli rimuneratori sui contributi. Per contro, ad esempio i costi per la gestione dei fondi, che attualmente fanno parte del risultato di ripartizione, andranno indicati in futuro nel risultato degli investimenti. Si tratta infatti di spese che hanno origine nell’attività d’investimento.

Per analogia, nel conto economico aggregato dell’istituto occorrerà indicare separatamente i risultati dell’attività assicurativa e dell’attività d’investimento.

Lett. c: nell’ordinanza si stabilisce esplicitamente che gli interessi passivi sul debito dell’AI nei confronti dell’AVS rientrano nel risultato degli investimenti. Anche gli interessi attivi sul credito dell’AVS nei confronti dell’AI dovranno figurare nel risultato degli investimenti, analogamente a quanto previsto per la presentazione del credito o del debito nei bilanci dell’AVS e dell’AI.

Cpv. 3: questo capoverso stabilisce la competenza dell’UFAS di emanare istruzioni all’attenzione dell’UCC per quanto concerne la presentazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG. Questa regolamentazione si basa sulla LAVS e sulla relativa ordinanza (ordinanza del 31 ottobre 194714 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS), che autorizzano l’UFAS a emanare istruzioni all’attenzione degli organi esecutivi, tra cui rientra anche l’UCC (art. 72 cpv. 1 LAVS e art. 176 OAVS).

Art. 10 Informazioni integrative

Questo articolo stabilisce le informazioni che dovranno figurare negli allegati dei conti annuali di AVS, AI e IPG e del conto aggregato di compenswiss, oltre alle indicazioni prescritte dagli IPSAS.

Cpv. 1: l’applicazione delle prescrizioni dell’IPSAS 42 comporta che le rendite dell’AI vengano rilevate al momento in cui il preavviso favorevole alla rendita dell’AI è stato comunicato all’assicurato. Ne deriva necessariamente che in un anno d’esercizio verranno rilevate le rendite dell’AI il cui diritto è stato stabilito mediante decisione con effetto retroattivo. Nell’ottica della trasparenza, il Consiglio federale esplicita pertanto che le rendite rilevate nell’anno d’esercizio dovranno essere suddivise nell’allegato in modo più dettagliato. Oltre alle rendite il cui diritto

14 RS 831.101