Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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grative alle prescrizioni degli IPSAS. I conti annuali saranno molto più ampi, poiché in allegato andranno fornite informazioni supplementari. Data la struttura decentralizzata del 1° pilastro, una parte delle informazioni dovrà essere procurata presso le casse di compensazione e gli uffici AI.
Una volta avvenuto il passaggio alla nuova regolamentazione, l’onere annuale successivo sarà inferiore. Ciononostante, c'è da attendersi un carico amministrativo supplementare rispetto alla prassi attuale. Per quanto concerne l'attuazione delle nuove prescrizioni, è previsto che le registrazioni contabili derivanti dagli IPSAS vengano effettuate da compenswiss e dall’UCC. Questa procedura si presta bene, poiché la maggior parte dei dati necessari è disponibile presso l’UCC. Nell’ambito del progetto, in collaborazione con compenswiss e l’UCC è stata prestata particolare attenzione alla concreta attuabilità delle soluzioni proposte. Poiché gli IPSAS comportano la conformità a una norma, ne va seguita anche l’evoluzione. Pure questo cagionerà un certo onere, che sarà irregolare.
Il conto aggregato di compenswiss nonché i conti annuali di AVS, AI e IPG vengono verificati annualmente dall’ufficio di revisione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 della legge sui fondi di compensazione. Il tipo di revisione e gli standard da applicare non cambiano con la presente ordinanza. Ciò che cambia sono le prescrizioni in materia di presentazione dei conti in base alle quali i conti annuali andranno compilati. Come già menzionato, in futuro i conti annuali saranno molto più ampi, poiché in allegato andranno fornite informazioni supplementari. Inoltre, conterranno molte più stime sotto forma di registrazioni contabili di chiusura, le quali saranno anch’esse oggetto di verifica da parte dell’ufficio di revisione. Il fatto che le registrazioni contabili di chiusura saranno effettuate in modo centralizzato presso compenswiss o l’UCC consentirà una verifica più efficiente.
4.3 Ripercussioni per le casse di compensazione e gli uffici AI
Le casse di compensazione e gli uffici AI saranno interessati in misura soltanto marginale dalle nuove prescrizioni, poiché l’attuazione concreta delle prescrizioni si svolgerà presso compenswiss e l’UCC. In singoli punti le nuove disposizioni richiederanno la fornitura di ulteriori dati all’UCC da parte delle casse di compensazione e degli uffici AI. Per esempio, ogni anno dovranno essere fornite informazioni in merito ai conteggi finali fatturati nell’ambito dei contributi oppure riguardo ai saldi di vacanze e ore presso gli uffici AI. L’UCC necessiterà inoltre delle informazioni delle casse di compensazione sui crediti di restituzione delle prestazioni di AVS, AI e IPG. Saranno le casse di compensazione a dover valutare sul posto e comunicare all’UCC se gli importi dei crediti di restituzione siano recuperabili. Non saranno invece necessarie informazioni delle casse di compensazione o degli uffici AI per le prestazioni pecuniarie e quelle in natura, poiché l’UCC dispone di tutte le informazioni necessarie al riguardo grazie all’accesso ai registri.
Vi saranno alcune ripercussioni sul piano contabile delle casse di compensazione. Gli IPSAS chiedono ad esempio che le principali categorie di spese di un’impresa vengano presentate separatamente. Attualmente le indennità delle IPG figurano tutte sotto un’unica voce nel conto economico. Con l’introduzione dell’indennità per il congedo di paternità e di quella per l’assistenza a figli con gravi problemi di salute occorrerà una presentazione dettagliata per tipo di prestazione.
4.4 Ripercussioni per la Confederazione
Di seguito sono presentati gli effetti che le modifiche delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti avranno per i contributi della Confederazione alle assicurazioni, l’estinzione del debito dell’AI e gli indicatori delle assicurazioni.
Contributo della Confederazione all’AVS
L’ammontare del contributo annuo della Confederazione all’AVS è retto dalle disposizioni dell’articolo 103 LAVS. Con effetto dal 1° gennaio 2020 questo è stato aumentato al 20,2 per cento delle uscite annue dell’assicurazione.
Le delimitazioni delle spese incideranno pertanto direttamente sul contributo della Confederazione all’AVS e faranno sì che una parte di tale contributo dovrà essere versato prima di