Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine

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Nel caso di congedi di maternità presi a cavallo tra due anni d’esercizio, dato che le indennità mensili vengono versate a posteriori, l’indennità del mese di dicembre è versata soltanto a gennaio dell’anno successivo. Talvolta l’intera indennità è versata alla fine del congedo di maternità. Questo comporta che alla fine dell’anno sussisteranno obbligazioni, poiché le indennità per i mesi di diritto anteriori alla data di chiusura dell’esercizio non sono ancora state versate. In futuro queste obbligazioni andranno indicate nel bilancio quali debiti.

Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le indennità di maternità sono rilevate al momento del pagamento, mentre in futuro saranno contabilizzate già prima quali passività.

Lett. g: l’indennità di paternità è subordinata alla fruizione dei giorni di congedo di paternità. I giorni di congedo presi prima della data di chiusura dell’esercizio e non ancora indennizzati sono considerati obbligazioni, poiché il criterio di idoneità è soddisfatto. I giorni di congedo non ancora presi alla data di chiusura dell’esercizio non soddisfano per definizione il criterio di idoneità e non costituiscono quindi alcuna obbligazione. Non è pertanto necessario stabilire esplicitamente quale ulteriore criterio di idoneità l’essere in vita il giorno di congedo in questione. Poiché il congedo di paternità è una prestazione recentissima (introdotta il 1° gennaio 2021), ad oggi mancano valori empirici al riguardo. Dai lavori preliminari relativi alle altre indennità delle IPG è tuttavia emerso che una parte delle indennità viene richiesta soltanto a distanza di mesi. C’è dunque da aspettarsi che in questo ambito sussisteranno obbligazioni alla fine dell’anno. Al momento dell’introduzione delle nuove prescrizioni in materia di presentazione dei conti saranno disponibili valori empirici al riguardo.

Lett. h: l’indennità di assistenza è subordinata alla fruizione dei giorni di congedo di assistenza. I giorni di congedo presi prima della data di chiusura dell’esercizio e non ancora indennizzati sono considerati obbligazioni, poiché il criterio di idoneità è soddisfatto. I giorni di congedo non ancora presi alla data di riferimento non soddisfano per definizione il criterio di idoneità e non costituiscono quindi alcuna obbligazione. Non è pertanto necessario stabilire esplicitamente quale ulteriore criterio di idoneità l’essere in vita il giorno di congedo in questione.

Poiché anche il congedo di assistenza è una prestazione recentissima (introdotta il 1° luglio 2021), ad oggi mancano valori empirici al riguardo. Dai lavori preliminari relativi alle altre indennità delle IPG è tuttavia emerso che una parte delle indennità viene richiesta soltanto a distanza di mesi. C’è dunque da aspettarsi che in questo ambito sussisteranno obbligazioni alla fine dell’anno. Al momento dell’introduzione delle nuove prescrizioni in materia di presentazione dei conti saranno disponibili valori empirici al riguardo.

Art. 8 Regola di contabilizzazione per le prestazioni in natura

Con questo articolo si intende precisare quando nasce un’obbligazione per le prestazioni in natura. Nel caso di queste ultime, la questione del momento dell’evento passato è più facile da risolvere rispetto alle prestazioni sociali. L’obbligazione nasce con la riscossione di una prestazione in natura alla data di chiusura dell’esercizio o a una data anteriore. Questo significa che un’obbligazione non nasce già al momento dell’emanazione della decisione da parte dell’ufficio AI, bensì soltanto al momento dell'avvenuta degenza ospedaliera o della consegna del mezzo ausiliario. Se al momento della chiusura dell’esercizio mancano le fatture per le prestazioni riscosse, nel bilancio vanno rilevati accantonamenti. Questi accantonamenti vanno valutati sulla base dei valori passati, ma è possibile considerare anche l’andamento attuale. Nel quadro dei lavori preliminari è emerso che l’applicazione di semplici modelli attuariali produce risultati molto attendibili. Poiché i dati di tutte le fatture per le prestazioni in natura sono disponibili a livello centralizzato presso l’UCC, ci si può basare sui sistemi esistenti. Questa procedura differisce da quella attuale: oggi le spese (uscite) per le prestazioni in natura sono rilevate al momento del pagamento della fattura, mentre in futuro lo saranno già prima, con la rilevazione di accantonamenti.

Art. 9 Presentazione