Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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conto annuale dell’AI. Affinché l’UCC possa procedere alla contabilizzazione necessaria, gli uffici AI dovranno comunicare i saldi all’UCC. Analogamente alle spese dell’UCC, nel quadro dei lavori è emerso anche per le spese degli uffici AI che i rimborsi per lo sviluppo di applicazioni informatiche non costituiscono attività per il conto annuale dell’AI. I criteri per la rilevazione quali «investimenti immateriali» non sono soddisfatti, poiché si tratta semplicemente di rimborsi di costi. Dai rimborsi delle spese degli uffici AI possono inoltre derivare passività potenziali per il Fondo di compensazione AI, a causa dei possibili rischi finanziari che potrebbero realizzarsi in relazione con le affiliazioni degli uffici AI agli istituti di previdenza cantonali. Le passività potenziali andranno indicate nell’allegato del conto annuale dell’AI.
• Sussidi alle casse di compensazione: conformemente alle disposizioni legali, il Fondo di
compensazione AVS versa sussidi alle casse di compensazione cantonali e rimborsa i costi per compiti specifici di tutte le casse di compensazione. Questi sussidi e rimborsi di costi sono di regola calcolati in base alle spese effettive delle casse di compensazione, le quali sono però note soltanto dopo la chiusura dell’esercizio, cosicché i versamenti di sussidi e i rimborsi di costi vengono effettuati a posteriori. Conformemente agli IPSAS, queste spese vanno rilevate secondo il principio della competenza economica. In futuro le passività andranno rilevate già alla chiusura dell’esercizio durante il quale esse nascono.
Per il settore delle spese di amministrazione non occorre un’ulteriore regolamentazione nell’ordinanza.
2.5.6 Area di consolidamento
La relazione sulla gestione di compenswiss deve includere, oltre al conto aggregato dell’istituto, anche i conti annuali di AVS, AI e IPG11. Si tratta di una semplice aggregazione e non di un consolidamento in senso stretto. Nemmeno i bilanci degli uffici AI e delle casse di compensazione vanno consolidati. L’adozione degli IPSAS non comporterà modifiche in questo settore.
Andrà tuttavia modificata la rappresentazione delle attività e delle passività dell’attività assicurativa. Attualmente i bilanci di AVS, AI e IPG comprendono unicamente i crediti netti nei confronti delle casse di compensazione, che illustrano i flussi finanziari con queste ultime. I crediti netti sono sostanzialmente costituiti dai crediti contributivi in sospeso alla data di riferimento. Essi includono però anche altre voci, quali ad esempio i crediti di restituzione di prestazioni, le liquidità delle casse di compensazione o i versamenti pendenti alla fine dell’anno. Nell’ottica della trasparenza, in futuro queste voci andranno indicate separatamente. Chi leggerà il bilancio potrà così farsi un’idea più rappresentativa delle voci dell’attività assicurativa.
Per l’area di consolidamento non occorre un’ulteriore regolamentazione nell’ordinanza.
2.5.7 Immobili amministrativi
Gli immobili amministrativi sono già valutati al costo al netto degli ammortamenti (costo ammortizzato). Se questo metodo non cambierà con il passaggio agli IPSAS, andranno però uniformate le durate degli ammortamenti. Questo riguarda gli immobili amministrativi dell’AI, l’edificio amministrativo di compenswiss e l’edificio appartenente a compenswiss affittato dall’UCC. Vi saranno modifiche anche nel grado di dettaglio della rilevazione degli immobili. Con il passaggio agli IPSAS, gli immobili andranno suddivisi nelle loro componenti fondamentali (terreno, involucro edilizio, strutture edilizie ecc.). Successivamente andrà tenuto conto della diversa riduzione di valore in funzione della durata della vita utile.
Per gli immobili amministrativi non occorre un’ulteriore regolamentazione nell’ordinanza.
11 Art. 16 cpv. 1 lett. c della legge sui fondi di compensazione.