Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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è nato nell’esercizio attuale, andranno indicate anche le rendite dell’AI rilevate per diritti nati nell’anno precedente o in anni anteriori. Questo darà anche un’idea della durata dei provvedimenti d’accertamento.
Cpv. 2: nell’ottica della trasparenza è opportuno che le deroghe agli IPSAS vengano indicate e motivate nell’allegato dei conti annuali di AVS, AI e IPG e del conto aggregato di compenswiss. Chi leggerà il bilancio potrà così avere una trasparenza totale su come vengono applicate le prescrizioni in materia di presentazione dei conti. Nelle motivazioni delle deroghe significative è possibile rimandare, negli allegati summenzionati, all’ordinanza sulla presentazione dei conti di compenswiss e al presente commento.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 febbraio 200715 sulla devoluzione all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell’oro della Banca nazionale viene abrogata. Questo atto normativo intendeva precisare che il ricavo della vendita dell’oro poteva essere accreditato unicamente all’AVS conformemente alla decisione del Consiglio federale. All’epoca questo era necessario, poiché il Fondo di compensazione AI era ancora parte del Fondo di compensazione AVS. Al momento della loro separazione, nel 2011, il Consiglio federale ha introdotto il divieto di finanziamenti incrociati tra i fondi di compensazione. È così escluso che le risorse destinate al Fondo di compensazione AVS affluiscano al Fondo di compensazione AI. La normativa, allora necessaria, non lo è più.
Inoltre, in vista dell’11a revisione dell’AVS, si era pensato di vincolare le modalità dell’adeguamento delle rendite oltre che all’evoluzione dei prezzi e dei salari anche al livello del Fondo di compensazione AVS, per il cui calcolo avrebbero però dovuto essere esclusi i conferimenti unici straordinari, quali il trasferimento del ricavo della vendita dell’oro. La norma vigente esige pertanto che i redditi degli investimenti derivanti dal trasferimento del ricavo della vendita dell’oro siano indicati separatamente nel conto annuale dell’AVS. Tuttavia, l’11a revisione dell’AVS è stata respinta.
L’ordinanza è dunque ormai priva di scopo materiale. Inoltre, non ne deriva alcun beneficio supplementare che aumenti la rappresentatività del conto annuale.
Art. 12 Modifica di un altro atto normativo
L’articolo 3 dell’ordinanza del 22 novembre 201716 sull’avvio dell’attività dell’istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» si prefiggeva di disciplinare la presentazione dei conti per il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della legge sui fondi di compensazione e quella dell’ordinanza sulla presentazione dei conti stabilendo il mantenimento della prassi applicata in materia. Poiché il nuovo diritto verrà applicato per la prima volta per l’esercizio 2025, la disposizione avrà effetto fino al 31 dicembre 2024.
Art. 13 Disposizioni transitorie
Cpv. 1 e 2: le nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti andranno applicate per la prima volta alla chiusura dell’esercizio 2025. Alla prima adozione degli IPSAS sarà in linea di massima possibile rinunciare alla presentazione delle cifre dell’anno precedente secondo le nuove prescrizioni a fini di confronto. Per compenswiss è tuttavia previsto che anche le cifre dell’anno precedente (anno civile 2024) vengano presentate secondo le nuove prescrizioni. Questo consente una migliore comparabilità dell’anno d’esercizio con l’anno precedente. Si potrà fare un’eccezione per le voci che, a causa del cambiamento di sistema, comportano un onere sproporzionato rispetto al valore aggiunto. Questa deroga andrà applicata in misura molto restrittiva e solo dopo consultazione dell’UFAS.
La prima pubblicazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG e del conto aggregato dell’istituto secondo le nuove prescrizioni avverrà con la pubblicazione della relazione sulla gestione 2025, nell’anno civile 2026.
Art. 14 Entrata in vigore
15 RS 951.191
16 RS 830.21