Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/18: Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» · 19 pagine
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2.5.8 Passività di previdenza per i collaboratori di compenswiss
Le prescrizioni in materia di passività di previdenza sono un tema molto tecnico. Non si tratta di eventuali impegni pensionistici dell’AVS, bensì dell’affiliazione di compenswiss alla cassa pensioni della Confederazione, PUBLICA. In sostanza si pone la questione se questa affiliazione faccia nascere per compenswiss un’obbligazione da indicare nel bilancio quale debito. Anche la Confederazione indica nel suo bilancio una cosiddetta passività di previdenza. Nel quadro dei lavori è tuttavia emerso che gli importi non sono significativi e si può pertanto rinunciare a una loro rilevazione.
Per le passività di previdenza per i collaboratori di compenswiss non occorre un’ulteriore regolamentazione nell’ordinanza.
3. Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Nell’ambito della costituzione dell’istituto di diritto pubblico compenswiss, i tre fondi di compensazione di AVS, AI e IPG sono stati trasferiti nell’istituto. Il conto aggregato di compenswiss comprende pertanto i conti annuali di AVS, AI e IPG. Conformemente all’articolo 71 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è competente per i conti annuali delle tre assicurazioni, mentre secondo la legge sui fondi di compensazione compenswiss è competente per il conto aggregato dell’istituto. Poiché i conti annuali di AVS, AI e IPG confluiscono nel conto aggregato dell’istituto, le prescrizioni sulla presentazione dei conti si applicano sia per la presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico compenswiss che per la compilazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG.
Art. 2 Definizioni
Questo articolo definisce alcune espressioni utilizzate in particolare nel capitolo 3 dell’ordinanza.
Art. 3 Standard
Cpv. 1: la legge sui fondi di compensazione esige che la presentazione dei conti dell’istituto esponga la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi del medesimo. La presente ordinanza definisce gli IPSAS quali norme determinanti. Poiché il rimando agli IPSAS è dinamico, si attua sempre l’ultima versione dei medesimi. Il vantaggio consiste nel fatto che le modifiche degli IPSAS esistenti o eventuali nuovi IPSAS si applicano automaticamente e non sono dunque necessari adeguamenti nell’ordinanza. Un rimando dinamico non pone problemi, poiché gli IPSAS hanno già una portata molto ampia. In particolare per quanto riguarda i settori più rilevanti per compenswiss, ovvero gli investimenti del patrimonio e le prestazioni assicurative, esistono già standard. Un rimando dinamico è pertanto più opportuno di uno statico, che farebbe riferimento alla versione degli IPSAS a un determinato momento. In tal caso, l’ordinanza andrebbe adeguata a ogni modifica degli IPSAS, in modo che rispecchi la versione più recente dei medesimi e ne recepisca le novità.
Cpv. 2: questo capoverso disciplina le deroghe significative agli IPSAS applicabili all’istituto, che figurano nell’allegato dell’ordinanza. Queste sono illustrate in dettaglio di seguito.
IPSAS 17 – Immobili, impianti e macchinari Una parte dei mezzi ausiliari che l’AI concede ai suoi beneficiari di prestazioni viene consegnata in prestito. Ne sono un esempio le carrozzelle elettriche e gli elevatori per scale. I mezzi ausiliari restano di proprietà dell’AI. Conformemente all’IPSAS 17, questi mezzi ausiliari vanno rilevati nel bilancio quali attività e vanno ammortizzati per la durata della loro vita utile. Tale procedura è però possibile soltanto se viene tenuta una contabilità centralizzata degli investimenti per i mezzi ausiliari, in cui vanno rilevati tutti i nuovi acquisti, le restituzioni e gli ulteriori prestiti. L’esecuzione dell’AI è organizzata in modo decentralizzato ed è svolta dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell’AVS. Attualmente non è tenuta alcuna contabilità centralizzata degli investimenti. Per quanto concerne la presentazione dei conti, i mezzi ausiliari consegnati in prestito vanno dunque considerati esattamente come quelli consegnati
12 RS 831.10