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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del

seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme

1Le stazioni di inseminazione, i centri di magazzinaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno delle aziende né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di magazzinaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

a. edifica il centro di magazzinaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;

b. avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali;

c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;

d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;

e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;

f. dispone l’esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l’esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55 cpv. 1 e 1bislett. b

1Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

1bisChiunque conserva seme al di fuori di una stazione d’inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo:

b. i detentori di animali in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 51a capoverso 1;

Art. 55a cpv. 1

1La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di magazzinaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del