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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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sere allontanati dall’azienda. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.
Art. 76a, rubrica
Oggetto
Art. 76b Indennità
1L’indennità versata dai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.
2L’USAV trasmette l’indennità all’Ufficio di gestione dei veterinari della Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri. Quest’ultimo la utilizza per pagare le fatture per il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Eventuali importi in sospeso sono richiesti dai singoli Cantoni secondo i criteri di cui al capoverso 1.
3L’USAV esamina regolarmente l’attività dell’Ufficio di gestione dei veterinari.
Art. 80 Diagnostica
1Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose, ad eccezione delle epizoozie degli animali acquatici, sono competenti in qualità di laboratori nazionali di riferimento e di analisi:
a. l’IVI per le epizoozie di origine virale;
b. il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) per le epizoozie di origine batterica.
2Essi sono autorizzati a fare eseguire analisi in altri laboratori.
Art. 84 cpv. 2 lett. a e c
2Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
a. il sequestro rinforzato dell’effettivo;
c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d’intesa con il laboratorio nazionale di riferimento.
Art. 85 cpv. 1, 2bise 2ter
1In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto.
2bisNel caso degli animali acquatici, può, in deroga al capoverso 2 lettera b, autorizzare la macellazione ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.