Progetto

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

Art. 279b Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un’azienda infetta, per otto settimane è vietata la reintroduzione di animali.

B. Infezioni da virus della sindrome di Taura e infezione da virus della malat-

tia della testa gialla

Art. 279c Infezione da virus della sindrome di Taura

1Sono considerati ricettivi alle infezioni da virus della sindrome di Taura i gamberetti della specie Penaeus nonché della specie Metapenaeus ensis.

2Unʼinfezione da virus della sindrome di Taura è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della sindrome di Taura almeno in un animale.

Art. 279d Infezione da virus della malattia della testa gialla

1Sono considerati ricettivi allʼinfezione da virus della malattia della testa gialla i gamberetti della specie Penaeus nonché delle specie Metapenaeus ensis e Palaemonetes pugio.

2Unʼinfezione da virus della malattia della testa gialla è diagnosticata quando in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della malattia della testa gialla almeno in un animale.

Art. 279e Reintroduzione di animali dopo un caso di epizoozia

Dopo la conclusione della disinfezione e della disinfestazione di un’azienda infetta, per sei settimane è vietata la reintroduzione di animali.

Titolo prima dell’art. 288

Sezione 4: Peste dei gamberi e infezione da virus della malattia dei puntini bianchi

Art. 288 Diagnosi

La peste dei gamberi o unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi sono diagnosticate quando l’agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d’analisi.

Art. 289 cpv. 1

1In caso di diagnosi della peste dei gamberi o di unʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.