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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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Art. 126c Vaiolo ovino e caprino

1Sono considerati ricettivi al vaiolo ovino e caprino gli ovini e i caprini.

2Il periodo d’incubazione è di 21 giorni.

Art. 129 cpv. 3

3L’analisi comprende:

a. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina; Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, Coxiella burnetii e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;

b. per gli ovini e i caprini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; Coxiella burnetii e Chlamydia;

c. per i suini: Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.

Art. 136 Periodo d’incubazione

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 145 lett. a

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 120 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;

Art. 150 cpv. 1

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei bovini negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.

Art. 151 Periodo d’incubazione

Il periodo di incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto di epizoozia o in caso di epizoozia, all’effettivo interessato il riconoscimento ufficiale viene sospeso fino alla revoca del sequestro o viene annullato.

Art. 153 cpv. 1

Abrogato