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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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2terIn deroga al capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può, d’intesa con l’USAV, rinunciare a uccidere gli animali seguenti, a condizione che i provvedimenti adottati evitino qualsiasi rischio di diffusione ad altri animali:
a. animali di specie rare o protette;
b. animali tenuti per scopi scientifici;
c. animali che hanno un valore genetico, culturale o educativo particolare.
Art. 86 cpv. 2bis
2bisDopo cinque giorni il sequestro rinforzato di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettera a e all’articolo 85 capoverso 1 può essere trasformato in sequestro semplice di 2°grado se non si manifestano sintomi clinici.
Art. 88a Zone cuscinetto
1Il veterinario cantonale può ordinare una o diverse zone cuscinetto intorno o nelle vicinanze della zona di sorveglianza se ciò è necessario per prevenire l’ulteriore diffusione dell’epizoozia.
2L’USAV stabilisce le zone cuscinetto previa consultazione del veterinario cantonale. Si basa sul rischio di diffusione dell’epizoozia tramite vie di diffusione naturali o a causa delle attività umane.
3Nelle zone cuscinetto si applicano i provvedimenti ordinati nella zona di sorveglianza. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.
Art. 90a Movimento di merci nella zona di protezione
Le derrate alimentari di origine animale, gli oggetti e altri prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.
Art. 92 cpv. 2 lett. a
2Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:
a. il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d’analisi o per l’eliminazione.
Art. 93 cpv. 2
2Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale e, simultaneamente, i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all’esito negativo delle analisi.