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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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Art. 196, rubrica e cpv. 2
Campo d’applicazione
2Abrogato
Titolo prima dell’art. 204
Sezione 14: Epizoozie equine: morbo coitale maligno e anemia infettiva
Art. 204 cpv. 1
1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il morbo coitale maligno e l’anemia infettiva in cavalli, asini, zebre e loro incroci.
Art. 205
Abrogato
Art. 206 cpv. 3
Abrogato
Art. 207 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione
1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.
2Il periodo d’incubazione è di 90 giorni.
Art. 212
Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della peste dei gamberi e dellʼinfezione da virus della malattia dei puntini bianchi.
Art. 219 cpv. 4, frase introduttiva
4ll sospetto di contagio è considerato confutato se:
Art. 234 cpv. 1bis
1bisI becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete.
Art. 236a Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratubercolosi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, dei bisonti, dei bufali ed camelidi nonché dei ruminanti selvatici tenuti in parchi.