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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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2L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall’Ufficio internazionale delle epizoozie.

3Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

Art. 105a Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 105b Caso di sospetto e di epizoozia

1In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all’articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all’invalidazione del sospetto.

2In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a. il sequestro semplice di 1° grado;

b. l’accertamento epidemiologico;

c. l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;

d. l’analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;

e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3La zona di protezione e di sorveglianza comprendono, in deroga all’articolo 88 capoverso 2, solo l’effettivo infetto.

4Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.

Art. 106 cpv. 1 e 2

1Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.

2Il periodo d’incubazione è di 45 giorni.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Viene istituita una zona di sorveglianza nel raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto.

Art. 111a cpv. 1

1Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.