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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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2L’USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza della morva. Tiene conto al riguardo dei metodi di analisi riconosciuti dall’Ufficio internazionale delle epizoozie.
3Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.
Art. 105a Obbligo di notifica
Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.
Art. 105b Caso di sospetto e di epizoozia
1In caso di sospetto di morva, il veterinario cantonale ordina, in deroga all’articolo 84, il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contagio fino all’invalidazione del sospetto.
2In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
a. il sequestro semplice di 1° grado;
b. l’accertamento epidemiologico;
c. l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti;
d. l’analisi degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro;
e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
3La zona di protezione e di sorveglianza comprendono, in deroga all’articolo 88 capoverso 2, solo l’effettivo infetto.
4Il sequestro è revocato quando l’analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell’epizoozia.
Art. 106 cpv. 1 e 2
1Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.
2Il periodo d’incubazione è di 45 giorni.
Art. 107 Zona di sorveglianza
Viene istituita una zona di sorveglianza nel raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto.
Art. 111a cpv. 1
1Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti.