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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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Art. 244d cpv. 1, 2 lett. abise 3

1In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

2Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

abis. l’eliminazione degli animali infetti;

3Abrogato

Art. 253 cpv. 1 lett. c

1In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina

nell’effettivo infetto:

c. l’uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 255 cpv. 1, frase introduttiva

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione da Salmonella spp., ad eccezione delle infezioni causate dai sierotipi di cui all’articolo 5 lettere a e abisnel pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:

Art. 271 cpv. 2 lett. b

2Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api nella zona di sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 273 cpv. 3 lett. b

3Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

b. il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza;

Art. 274e cpv. 2

2Il veterinario cantonale può autorizzare il trasporto di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza e l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza.