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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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1Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest’ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA del 26 ottobre 20115);

b. la specie animale;

c. per gli animali della specie bovina: il numero di identificazione, l’età e il sesso;

d. per i camelidi del vecchio e nuovo mondo e gli per animali delle specie ovina e caprina: il numero di identificazione;

e. per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali;

f. la data in cui l’animale è portato via dall’azienda detentrice di animali;

g. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è trasfe- rito;

h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

2Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d’accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l’attestazione di un organo della polizia epizootica.

Art. 21 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 4

1I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

d. le specie animali tenute nell’azienda e la capacità massima della loro detenzione;

e. una descrizione dell’impianto per l’approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue dell’azienda.

4Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore di animali, le modifiche di cui al capoverso 1 nonché la chiusura dell’azienda.

Art. 22 cpv. 1 e 2

1Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

a. la specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;

b. il numero o il peso totale degli animali acquatici;

5 RS 916.404.1