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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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Art. 174a cpv. 1
1Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.
Art. 174b Riconoscimento ufficiale e sorveglianza
1Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all’effettivo interessato viene tolto il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.
2L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di animali. Esso può inoltre prescrivere l’esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi.
Art. 174c cpv. 2 e 4
2In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento degli animali presumibilmente entrati in contatto con il virus della BVD e per i quali non si può escludere una gravidanza.
4Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 2 fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.
Art. 174d cpv. 1 lett. b, 2, frase introduttiva e 3
1Vi è sospetto di BVD se:
b. l’esito dell’esame sierologico di un gruppo di animali di un effettivo nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è positivo.
2In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali in questione il veterinario cantonale ordina:
3Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all’azienda detentrice di animali interessata.
Art. 174e cpv. 1, frase introduttiva e lett. d e 3
1In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali infetta. Ordina inoltre:
d. l’identificazione degli animali entrati in contatto con l’animale infetto e per i quali non si può escludere una gravidanza;
3Dalla nascita di un animale ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all’esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.