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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54.

Titolo prima dell’art. 56

Sezione 3: Trasferimento di ovuli ed embrioni

Art. 56 Competenze

1L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;

b. gli animali donatori e quelli riceventi;

c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.

2Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli e embrioni;

b. designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.

3Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

Art. 58a Obbligo di autorizzazione e requisiti

1Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri.

2Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Art. 66 cpv. 3

3In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.

Art. 71 cpv. 4 lett. a

4Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

a. le derrate alimentari di origine animale, il mangime, come pure gli oggetti e altri prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono es-