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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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Art. 94 cpv. 5

5I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone cuscinetto possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

Art. 94a Reintroduzione di animali

Dopo la reintroduzione di animali, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo, vengono effettuati un’analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente.

Art. 99 cpv. 1

1Sono considerati ricettivi all’afta epizootica tutti gli artiodattili e i proboscidati.

Art. 100

Abrogato

Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva

1Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

Titolo prima dell’art. 104

Sezione 3: Pleuropolmonite contagiosa dei caprini

Art. 104

1Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa dei caprini gli ovini, i caprini e le gazzelle.

2Il periodo d’incubazione è di 45 giorni.

3La zona di protezione comprende, in deroga all’articolo 88 capoverso 2, solo l’effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 3 km intorno all’effettivo infetto.

Titolo prima dell’art. 105

Sezione 3: Morva

Art. 105 Campo d’applicazione e diagnosi

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alla lotta contro la morva in cavalli, asini e zebre e loro incroci.