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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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Art. 11 Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa:
disposizioni speciali
1L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente il riconoscimento dell’azienda detentrice di animali in cui è nato l’animale.
2I camelidi del vecchio e del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip. L’identificazione può essere effettuata da veterinari e persone con un un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L’identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Il microchip deve essere impiantato sulla parte sinistra nella zona del girocollo, all’incirca un palmo dalla scapola, ed infine deve essere verificata la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.
3Il microchip di cui al capoverso 2 deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20102 e 11785:1996/Cor 1:20083 e contenere il codice del Paese Svizzera e il nome del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) concernenti la messa a disposizione di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).
4Può essere fornito e trasmesso solo alle persone di cui al capoverso 2.
Art. 11a Rilascio del certificato dʼaccompagnamento
1Se un animale a unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui allʼarticolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.
2Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.
3In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:
a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
b. i certificati d’accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.
Art. 12 Contenuto del certificato dʼaccompagnamento
2I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a
pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70,
8404 Winterthur; www.snv.ch
3I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a
pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70,
8404 Winterthur; www.snv.ch