Progetto

Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

2Il periodo d’incubazione è di 120 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

Art. 168 cpv. 1, 3 lett. c e 5

1Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un’analisi clinica, di un’autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina, un bufalo o bisonte è affetto da LEB, ordina un’analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile, un’analisi istologica.

3Il sospetto è invalidato quando:

c. malgrado un risultato istologico sospetto, l’analisi sierologica di tutti gli animali dell’effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

5L’isolamento dell’animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni, risultano negative.

Art. 169 cpv. 2 lett. b e 3

2Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

b. due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 120 giorni su tutti gli altri animali, risultano negative.

3Il primo prelievo per l’analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo che l’ultimo animale infetto è stato allontanato dall’effettivo.

Art. 170 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione

1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti a seguito delle infezioni da herpesvirus bovino di tipo I.

2Il periodo d’incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 cpv. 1

1Tutti gli effettivi di bovini, bufali e bisonti sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 173 cpv. 3

3Se è diagnosticata l’epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.