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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine

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c. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici o dei loro prodotti: il luogo di provenienza o di destinazione, la specie, il numero o il peso totale nonché l’età e la data dell’entrata e dell’uscita;

d. la mortalità in ogni unità epidemiologica.

2La documentazione relativa al controllo degli effettivi nonché ai risultati dei test diagnostici e ai trattamenti dell’effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria.

Art. 23 cpv. 2 lett. c

2Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:

c. le misure profilattiche eseguite dall’ultimo controllo e le relative indicazioni;

Art. 49 cpv. 1

1Attività che richiedono l’impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.

Titolo prima dell’art. 50

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di ovuli ed embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 51 cpv. 3

3Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme nonché per le stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;

b. per ogni centro di magazzinaggio del seme, laboratorio di separazione e altro impianto di trasformazione del seme nonché per ogni stazione di inseminazione che pratica scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 53 Esecuzione dellʼinseminazione artificiale

1Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un’autorizzazione di cui all’articolo 51a capoverso 1.