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Consultazione 2021/24: Modifica dell’ordinanza sulle epizoozie · 24 pagine
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Art. 174f Mercati e fiere di bestiame
Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto animali
provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al macello.
Art. 182 Periodo d’incubazione
Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Titolo prima dell’art. 186
Sezione 10: Infezioni veneree da Campylobacter fetus e Tritrichomonas foetus
Art. 186 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree causate da Campylobacter fetus ssp. veneralis e Tritrichomonas foetus negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti.
Art. 189 cpv. 1, frase introduttiva
1In caso di diagnosi di un’infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che nell’effettivo infetto:
Art. 189a, rubrica e cpv. 2
Campo d’applicazione
2 Abrogato
Art. 190 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione
1Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis.
2Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.
Art. 194 cpv. 2 lett. b
2Egli revoca il sequestro dopo che:
b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 180 giorni dopo la prima analisi.