Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine

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Frattanto la SEM, in collaborazione con i servizi interessati, ha peraltro elaborato anche una circolare che definisce le spese di aiuto sociale determinanti per l’adozione di misure in virtù del diritto in materia di stranieri. La circolare serve, pertanto, a uniformare le pratiche dei Cantoni.

Oltre alle due modifiche sopracitate occorre completare i criteri d’integrazione codificati nella LStrI. Nel valutare l’integrazione degli stranieri nel quadro di determinate decisioni secondo il diritto in materia di stranieri, come la conclusione di un accordo d’integrazione o il rilascio del permesso di domicilio, le autorità devono considerare anche l’incoraggiamento e il sostegno ai famigliari affinché si integrino. In questo modo le autorità possono prevenire una possibile dipendenza dall’aiuto sociale, tanto più che il ricongiungimento familiare è spesso la causa di una tale dipendenza. Questa misura è nata in relazione all’attuazione dell’AIS.

Indipendentemente dal presente progetto occorre esaminare o attuare ulteriori misure che non richiedono modifiche di legge. Queste misure saranno esaminate o attuate indipendentemente dal presente progetto. Hanno quale principale scopo quello di migliorare lo scambio di notifiche e informazioni tra autorità dell’aiuto sociale e autorità migratorie e quindi di migliorare in maniera generale anche l’acquisizione di dati in caso di percezione dell’aiuto sociale. Dovranno inoltre contribuire ad armonizzare le prassi cantonali per quanto riguarda la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri. Si tratta di:

 concepire e attuare valutazioni periodiche della percezione dell’aiuto sociale da parte di stranieri in base ai dati della statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale, della statistica della popolazione e delle economie domestiche (STAPOP) nonché del Sistema di informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) collegati tra loro;

 esaminare le possibilità tecniche per fornire su base regolare alle autorità in materia di migrazione una lista dei beneficiari dell’aiuto sociale oppure per rilevare la percezione dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Paesi terzi in SIMIC;

 formulare una definizione con carattere di raccomandazione, in collaborazione con i servizi interessati, che comprenda le spese determinanti connesse alle misure adottate in caso di percezione dell’aiuto sociale secondo il diritto in materia di stranieri;

 introdurre una procedura di approvazione per le decisioni di proroga dei permessi di soggiorno in caso di percezione dell’aiuto sociale a partire da una certa entità.

I lavori di attuazione hanno preso il via. Dal 1° gennaio 2021 la proroga dei permessi di soggiorno di cittadini di Paese terzo che causano ingenti costi di aiuto sociale richiede la previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). L’efficacia e l’adeguatezza di questa procedura di approvazione sono oggetto di costanti verifiche. La SEM, in collaborazione con i servizi interessati, ha inoltre elaborato una circolare contenente una definizione dei costi di aiuto sociale nel quadro dell’applicazione del diritto in materia di stranieri.22

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di proseguire altre tre misure nel settore della promozione dell’integrazione nel quadro del mandato successivo concernente l’Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Le misure riguardano;

 sforzi per una prima informazione più mirata dei gruppi target con un particolare bisogno di promozione dell’integrazione;

 l’intensificazione delle misure integrative destinate a gruppi target con un rischio particolarmente elevato di dipendere più tardi dall’aiuto sociale;

 la conclusione obbligatoria di accordi d’integrazione con persone in possesso di un permesso di soggiorno che presentano un bisogno d’integrazione particolare.

Frattanto l’esame di queste tre misure nell’ambito della promozione dell’integrazione è terminato. Il 12 ottobre 2020 l’organo direttore dell’AIS, composto dal capo del DFGP, dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dai presidenti della Conferenza dei Governi cantonali (CGC), della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), ha deciso quanto segue: nel quadro AIS non sarà lanciato nessun programma specifico finalizzato a una prima informazione mirata, alla conclusione di accordi d’integrazione obbligatori e all’intensificazione delle pertinenti misure d’integrazione per i gruppi target con un bisogno d’integrazione particolare e un rischio particolarmente elevato di dipendere dall’aiuto sociale. Saranno invece proseguite le misure in atto nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione e dei programmi cantonali di promozione delle competenze di base. Su incarico degli organi nazionali della Cooperazione interistituzionale (CII), si stanno esaminando le possibilità di rafforzare il coordinamento tra queste due misure e migliorare al tempo stesso il coordinamento nel settore della garanzia qualitativa. Entro il 2023 occorrerà inoltre vagliare l’eventuale prosieguo del programma pilota «Pretirocinio d’integrazione PTI+» alla

22 Circolare della SEM del 2 febbraio 2021, consultabile sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 8 Misure di allontanamento e di respingimento (stato: 9.3.2021).