Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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zarli ulteriormente. È determinante il principio di proporzionalità delle disposizioni delle autorità, che risulta sia dall’articolo 96 LStrI sia dall’articolo 5 della Costituzione federale16 (Cost.).
– Il 27 maggio 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Marti Samira del 18 giugno 2020 (20.451 «La povertà non è un reato»). Il 16 novembre 2021, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati l’ha, tuttavia, respinta di poco. L’iniziativa richiede un adeguamento in caso di revoca del permesso di dimora o di domicilio: uno straniero che ha soggiornato legalmente in Svizzera per più di 10 anni consecutivi non potrà più essere allontanato dal Paese a causa della percezione dell’aiuto sociale, a meno che non abbia intenzionalmente causato la situazione che ha portato all’indigenza o non abbia fatto nulla per cambiarla.
Genesi del progetto Postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati
All’origine del progetto vi è il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 30 marzo 2017 (17.3260 «Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi»). Questo il suo tenore:
«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali possibilità, dal profilo giuridico, si presentano alla Confederazione per escludere o limitare gli aiuti sociali forniti agli stranieri provenienti da Paesi terzi. È inoltre incaricato di raccogliere i dati necessari alla valutazione di tali limitazioni (nazionalità dei beneficiari stranieri di aiuti sociali, loro situazione al momento dell’arrivo, trasferimento degli aiuti sociali all’estero, proposte per l’elaborazione di basi legali al fine di acquisire dati dai Cantoni, ecc.).»
Il 17 maggio 2017 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il Consiglio degli Stati lo ha approvato l’8 giugno 2017.17
Principali risultati degli studi riguardanti il postulato
In adempimento del postulato, la Segreteria di Stato della migrazione ha commissionato due studi esterni. Il primo studio dell’istituto di ricerca indipendente BASS (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien) «Sozialhilfebezug von Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten: Statistische Auswertungen» (Percezione dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Paesi terzi: analisi statistiche) del novembre 201818 (di seguito: studio BASS) contiene un’analisi statistica della percezione dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Paesi terzi. Questi i risultati in sintesi:
nel 2016, 346 000 persone hanno percepito l’aiuto sociale in Svizzera, di cui 59 000 (17%) cittadini di Paesi terzi. Tra i cittadini di Paesi terzi sono state prese in considerazione solo le persone che nel 2016 appartenevano al settore degli stranieri. Le predette 59 000 persone non comprendono richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti, i quali provengono parimenti perlopiù da Paesi terzi (si veda la fig. 1 qui sotto).
Le 59 000 persone che hanno beneficiato dell’aiuto sociale corrispondono a poco più di 37 000 dossier (unità di sostegno: singole persone, coppie, famiglie). In un quarto circa dei 37 000 dossier, i costi dell’aiuto sociale hanno superato 80 000 franchi in tre anni. La maggioranza delle unità di sostegno che hanno percepito oltre 80 000 franchi di aiuto sociale in tre anni sono famiglie con figli (58%), nella maggior parte dei casi famiglie monoparentali (53%). I dossier corrispondenti a cittadini di Paesi terzi che nel 2016 hanno percepito prestazioni in maniera continua (ossia senza interruzioni fino alla fine dell’anno) presentavano una durata di percezione mediana di 28 mesi. Si tratta di una durata mediana maggiore rispetto ai cittadini UE/AELS (20 mesi) e ai cittadini svizzeri (24 mesi). Le differenze sono particolarmente marcate per quanto riguarda le coppie senza figli, spesso di età lavorativa avanzata. L’integrazione professionale dei cittadini di Paesi terzi appartenenti a questo gruppo di persone è particolarmente fragile.
Con l’8,8 per cento, l’incidenza dell’aiuto sociale tra i cittadini di Paesi terzi appartenenti al settore degli stranieri è superiore a quella dei cittadini svizzeri (2,3%) o delle persone entrate in Svizzera nel quadro dell’ALC (2,8 %). Tuttavia, la percentuale di cittadini di Paesi terzi appartenenti al settore degli stranieri cela una parte non trascurabile di casi con un passato di asilo: molti cittadini di Paesi terzi, infatti, sono entrati in Svizzera nel quadro dell’asilo, sono nati da genitori con un passato di asilo o hanno raggiunto una persona il cui soggiorno in Svizzera si fondava originariamente sul diritto in materia di asilo. Questi cittadini di Paesi terzi con un passato di asilo presentano un rischio di dipendere dall’aiuto sociale superiore alla media. Senza questo effetto legato al passato di asilo, il rischio di dipendenza dall’aiuto sociale dei cittadini di Paesi terzi si situerebbe attorno al 6,9 per cento. Si tratta di una valutazione prudente. In realtà l’effetto sarebbe probabilmente
16 RS 101
17 Boll.Uff. 2017 S 451
18 Consultabile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale > 2019 (stato: 19.11.2020)