Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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Il pacchetto di misure deciso dal Consiglio federale il 15 gennaio 2020 prevede un’entità inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dal rilascio del permesso unicamente per i titolari di un permesso di dimora (permesso B). Per i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) non è dapprima prevista una simile limitazione. Il motivo per cui è ora proposto di estendere la limitazione ai titolari di un permesso L è che, diversamente, in alcuni rari casi questi sarebbero avvantaggiati rispetto ai titolari di un permesso B. Si pensi ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata che, conformemente al diritto cantonale, non verrebbero esclusi dall’aiuto sociale per esempio in caso di perdita dell’impiego. Secondo il promemoria della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) per il sostegno dei cittadini di Paesi terzi, i Cantoni sono liberi di decidere se concedere o meno l’aiuto sociale ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.35 Per evitare una disparità di trattamento è opportuno estendere la normativa prevista anche ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.
Art. 58a cpv. 1 lett. e
Gli stranieri devono incoraggiare e sostenere l’integrazione del coniuge, del partner registrato e dei figli minorenni sui quali esercitano l’autorità parentale. Occorre pertanto completare di conseguenza i criteri d’integrazione nell’articolo 58a LStrI. A tal fine è ripresa la disposizione vigente dell’articolo 12 capoverso 1 lettera e LCit. Con decisione del Consiglio nazionale del 13 marzo 2013 i criteri d’integrazione proposti dal Consiglio federale (art. 12 cpv. 1 lett. a–d LCit) sono stati integrati mediante il criterio dell’incoraggiamento e del sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata
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l’autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett, e LCit).
La normativa proposta può essere presa in considerazione, nello specifico, per quanto riguarda gli accordi d’integrazione, il rilascio o la proroga del permesso di dimora, la disposizione dell’ammissione provvisoria (art. 33 cpv. 5 e 83 cpv. 10 LStrI), il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI, art. 60 cpv. 1 dell’ordinanza del 24 ottobre37 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA) e la sostituzione del permesso di domicilio con un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 LStrI). Tutte queste disposizioni rimandano in maniera esplicita ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI. Il presente progetto propone di integrare tale rimando anche per quanto riguarda il rilascio di un permesso di dimora a persone ammesse a titolo provvisorio (permessi per casi di rigore secondo l’art. 84 cpv. 5 LStrI). Occorre tenere conto del nuovo criterio d’integrazione anche nell’esame della proporzionalità nel quadro dell’esercizio del potere discrezionale (art. 96 cpv. 1 LStrI). Concretamente questo significa, per esempio, che il nuovo criterio d’integrazione che prevede l’incoraggiamento dell’integrazione dei famigliari dovrà essere considerato anche nell’esame dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 1 LStrI). In una decisione di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha tuttavia ritenuto che la SEM, oltre ai prerequisiti necessari per l’ammissione provvisoria, debba esaminare anche la proporzionalità.38 Questo principio permane. Il nuovo criterio d’integrazione non introduce nessun prerequisito supplementare per il ricongiungimento familiare.
La normativa proposta necessita di una concretizzazione nell’OASA. L’incoraggiamento dei famigliari a integrarsi si dimostra nel sostegno all’acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale, alla partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione come anche alla partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera. Anche altre attività, per esempio nel quadro della scuola o del tempo libero, possono essere indicatori dell’incoraggiamento all’integrazione dei famigliari. Si pensi, nello specifico, alla partecipazione alle lezioni di nuoto o a campi scuola nonché a manifestazioni culturali, sportive o sociali. Sono previste disposizioni esecutive corrispondenti anche per quanto riguarda l’articolo 12 capoverso 1 lettera e LCit (si veda l’art. 8 dell’ordinanza sulla cittadinanza del 17 giugno 201639, OCit). In casi specifici può entrare in linea di conto una partecipazione finanziaria alle misure integrative previste nel quadro dell’accordo d’integrazione da parte degli stranieri interessati.
Art. 84 cpv. 5
In presenza di un caso di rigore personale grave, alla persona ammessa provvisoriamente può essere rilasciato un permesso di dimora (art. 30 cpv. 1 lett. b i. c. d. con l’art. 84 cpv. 5 LStrI). Nella valutazione occorre considerare in particolare il grado d’integrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA i. c. d. con l’art. 58a LStrI).
Un rimando esplicito ai criteri generali d’integrazione di cui nell’articolo 58a LStrI dovrebbe concretizzare i prerequisiti per il rilascio di un permesso di dimora alle persone ammesse provvisoriamente (rimando
35Consultabile su: www.skos.ch > Publikationen > Merkblätter und Empfehlungen > 2019 > Unterstützung ausländi-
scher Personen aus Drittstaaten, pag. 9 (stato: 22.01.2021)
36Messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge
sulla cittadinanza, LCit) FF 2011 2567; Fahne Frühjahrssession 2013 Beschluss Nationalrat Bürgerrechtsgesetz. Totalrevision 11.022.
37 RS 142.201
38 Sentenza E-3822/2019 del TAF del 28 ottobre 2020 consid. 11
39 RS 141.01
41 FF 2020 6543 e FF 2020 6593