Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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Art. 126e Disposizione transitoria
Come già illustrato in margine all’articolo 126, se la norma generale non si applica a una revisione parziale della LStrI sono necessarie disposizioni transitorie esplicite. Tale è il caso per la normativa proposta in vista dell’abbassamento dell’entità delle prestazioni dell’aiuto sociale per titolari di permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 38a). Se, all’entrata in vigore del nuovo diritto, delle persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora dipendono già dall’aiuto sociale, la nuova entità inferiore è applicabile sin dal mese successivo all’entrata in vigore, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 38a AP-LStrI. Per l’esecuzione è necessario che sia chiaramente definito il momento di transizione all’entità inferiore.
Non è invece prevista una disposizione transitoria specifica riguardante il nuovo criterio d’integrazione «incoraggiamento e sostegno all’integrazione dei famigliari» (art. 58a cpv. 1 lett. e AP-LStrI).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Gli adeguamenti proposti non hanno ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di montagna
Entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dalla concessione di un per-
messo di soggiorno di breve durata o di dimora
Nel quadro di uno studio complementare, l’ufficio BASS (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG) ha valutato le ripercussioni di un’entità di sostegno inferiore (di seguito: Valutazione complementare BASS).45 Questi i risultati in sintesi: dei cittadini di Paesi terzi immigrati in Svizzera negli anni 2010–2013, tra 1300 persone (coorte 2013; 3,9%) e 1700 persone (coorte 2010; 4,8 %) hanno ricevuto assistenza sociale almeno una volta nei primi tre anni dopo l’entrata, a seconda della coorte di entrata. Tuttavia, le cifre raccolte sono adatte a prevedere gli sviluppi futuri solo in misura limitata, poiché il numero e la composizione degli immigrati da Paesi terzi possono cambiare significativamente nel tempo. La valutazione complementare non ha considerato le eventuali ripercussioni di un’entità di sostegno inferiore sull’integrazione e sulla durata di percezione.46 Inoltre, siccome spetta ai Cantoni fissare l’entità di sostegno inferiore (si vedano i commenti al
n. 3), non è possibile pronunciarsi in merito alle ripercussioni effettive per i Cantoni e i Comuni.
L’incoraggiamento e il sostegno ai famigliari affinché si integrino quale ulteriore criterio di valutazio-
ne dell’integrazione
Spetta alle autorità cantonali valutare l’integrazione nel quadro dell’attuazione del diritto in materia di stranieri. Con le modifiche del 1° gennaio 2019 l’esame dell’integrazione è stato disciplinato in maniera più vincolante e più sistematica. La nuova norma proposta si limita a completare i criteri d’integrazione in essere. Pertanto, la presa in considerazione di questo criterio d’integrazione supplementare non comporta ripercussioni considerevoli per i Cantoni e i Comuni.
Precisazione dei criteri d’integrazione per il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente in casi di rigore.
Il rimando ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI figurante nell’articolo 84 capoverso 5 AP-LStrI non modifica minimamente la situazione giuridica odierna; non si prevedono ripercussioni su personale o finanze.
4.3 Ripercussioni per l’economia
La normativa proposta può, sì, limitare la percezione di prestazioni dell’aiuto sociale, tuttavia non se ne può dedurre un effetto a livello dell’economia pubblica per quanto riguarda le spese per l’aiuto sociale.
45 Valutazione complementare BASS, consultabile sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Rapporti del Consiglio federale > 2019 (stato: 22.05.2021) (non esiste in italiano)
46 Valutazione complementare BASS, pagg. 2–3