Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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luce dei risultati della valutazione e tenendo conto di adeguamenti eventualmente necessari. Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha prorogato questo programma pilota fino alla fine del 2023, estendendolo anche ai giovani e ai giovani adulti cittadini dell’UE/AELS e di Paesi terzi.23
Nella primavera 2022 il Consiglio federale informerà sull’attuazione del pacchetto di misure nel suo insieme.
1.2 Alternative esaminate e respinte
Il rapporto del Consiglio federale contiene ulteriori opzioni di azione volte a limitare i costi dell’aiuto sociale versato ai cittadini di Paesi terzi, opzioni esulanti dal pacchetto di misure adottato dallo stesso il 15 gennaio 2020. Le seguenti sono state esaminate e respinte:
– l’opzione d’azione secondo cui per il ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri e di stranieri titolari del permesso di domicilio debbano essere soddisfatti i medesimi presupposti. Ciò significherebbe infatti escludere espressamente il ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri che percepiscono prestazioni dell’aiuto sociale. Questo svantaggerebbe i cittadini svizzeri rispetto ai cittadini UE/AELS. In virtù dell’ALC, i cittadini UE/AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera possono farsi raggiungere dai loro famigliari anche se percepiscono prestazioni dell’aiuto sociale.
– L’opzione d’azione secondo cui ai titolari di un permesso di soggiorno sia concesso un aiuto sociale ridotto per una durata di tre anni a contare dal rilascio del permesso, a prescindere dalla data del rilascio. L’opzione è stata ritenuta sproporzionata giacché, contrariamente alla nuova disciplina proposta, prevede una riduzione dell’aiuto sociale anche dopo un lungo soggiorno precedente in Svizzera. La disciplina proposta propone di ridurre l’entità dell’aiuto sociale soltanto durante i primi tre anni dalla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in Svizzera.
– L’opzione d’azione secondo cui il permesso di soggiorno di persone che originariamente sono state ammesse in Svizzera a titolo provvisorio debba imperativamente essere revocato in caso di percezione dell’aiuto sociale dopo un rinnovato esame dei motivi di allontanamento (caso personale grave secondo l’art. 84 cpv. 5 i.c.d. con l’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). Il diritto vigente prevede già la possibilità di revocare il permesso di soggiorno e di concedere successivamente l’ammissione provvisoria in caso di dipendenza dall’aiuto sociale (art. 62 LStrI). In questi casi si tratta di persone che vivono già da oltre cinque anni in Svizzera. Pertanto non sarebbe proporzionato rendere questa misura obbligatoria in tutti i casi. Inoltre, una rinnovata concessione dell’ammissione provvisoria ostacolerebbe ulteriormente la ricerca di un impiego e, con ciò, l’integrazione nel mercato del lavoro.
– L’opzione d’azione secondo cui in caso di dipendenza dall’aiuto sociale sia obbligatorio vagliare la sostituzione del permesso di domicilio mediante un permesso di dimora. Qui è opportuno attendere le esperienze maturate con la possibilità (non obbligatoria) di sostituire il permesso di domicilio con un permesso di dimora. Questa possibilità è in vigore soltanto dal 1° gennaio 2019.
– L’opzione d’azione che prevede l’introduzione di un dato valore soglia della percezione dell’aiuto sociale quale criterio per la revoca obbligatoria del permesso di dimora e del permesso di domicilio. Un simile valore soglia potrebbe risultare nell’impossibilità, di fatto, di vagliare misure secondo il diritto in materia di stranieri laddove la percezione dell’aiuto sociale non raggiunga tale soglia. Nel singolo caso occorrere inoltre vagliare la proporzionalità di questa misura a prescindere dall’entità della percezione dell’aiuto sociale. Idem per un valore soglia definito nella legge. Non è possibile decidere sulla questione in maniera schematica.
– L’opzione d’azione che prevede la conclusione obbligatoria di un accordo d’integrazione per tutte le persone ammesse provvisoriamente. Già in occasione della consultazione svolta dal dicembre 2011 al marzo 2012 in merito alla modifica della legge sugli stranieri24 (13.030; Integrazione) la maggioranza dei Cantoni si era opposta all’obbligo di concludere un accordo d’integrazione senza previo esame del singolo caso.25
– L’opzione d’azione secondo cui per la naturalizzazione dei figli debba essere presa in considerazione la percezione dell’aiuto sociale da parte dei genitori. I figli non possono essere ritenuti responsabili della situazione finanziaria dei genitori. Rifiutare loro la naturalizzazione significherebbe ostacolare la loro ulteriore integrazione sociale senza una colpa da parte loro.
23 Comunicato stampa del 15 maggio 2019 «Il Consiglio federale rafforza la promozione del potenziale di manodopera residente», consultabile sotto: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 4.2.2021).
24 FF 2011 7799
25 Rapporto sui risultati della consultazione consultabile sotto: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2011 > DFGP (stato: 14.7.2020)