Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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– L’opzione d’azione, non figurante nel rapporto del Consiglio federale, secondo cui la persona che si fa raggiungere in Svizzera dai propri famigliari deve partecipare finanziariamente alle misure eventualmente necessarie per la loro integrazione. Questo ulteriore prerequisito al ricongiungimento familiare genererebbe, nello specifico, un grandissimo onere supplementare per le autorità esecutive nell’esaminare le domande.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, con la pianificazione finanziaria e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202026 sul programma di legislatura 2019– 2023, né nel decreto federale del 21 settembre 202027 sul programma di legislatura 2019–2023. All’origine del progetto vi è il postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell’8 giugno 2017 (17.3260 «Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi»).
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La normativa proposta riguarda tre misure:
Entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dalla concessione di un per-
messo di soggiorno di breve durata o di dimora
Cinque anni dopo l’entrata, tra il quattro e il cinque per cento dei cittadini di Paesi terzi immigrati in Svizzera ha ricevuto prestazioni dell’aiuto sociale (frequenza cumulativa).28 Ciò contrasta con il fatto che il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) o di un permesso di dimora (permesso B) presuppone che lo straniero disponga di mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento in Svizzera. In virtù della normativa proposta, durante i primi tre anni dall’entrata i Cantoni sono tenuti a definire l’entità delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora a un livello inferiore rispetto a quella prevista per i residenti. La definizione dell’entità di sostegno esatta è di competenza dei Cantoni. Con questa misura ci si propone di creare un incentivo supplementare all’indipendenza economica.
L’incoraggiamento e il sostegno ai famigliari affinché si integrino quale ulteriore criterio di valutazio-
ne dell’integrazione
Occorre inserire nell’articolo 58a LStrI un nuovo criterio per la valutazione del grado d’integrazione. Secondo la nuova disposizione ci si aspetta che lo straniero incoraggi e sostenga l’integrazione dei propri famigliari. La legge sulla cittadinanza contiene già una disposizione identica. Il nuovo criterio d’integrazione può essere preso in considerazione, nello specifico, nel quadro dell’accordo d’integrazione connesso al permesso di dimora (permesso B) o all’ammissione provvisoria (permesso F), nel quadro del rilascio del permesso di domicilio (permesso C) e della sostituzione del permesso C mediante un permesso B. Il nuovo criterio d’integrazione tiene conto della costatazione secondo cui il ricongiungimento familiare è spesso all’origine della percezione di prestazioni dell’aiuto sociale.
Precisazione dei criteri d’integrazione per il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente in casi di rigore
Un rimando esplicito ai criteri generali d’integrazione (art. 58a LStrI) dovrebbe concretizzare i prerequisiti per il rilascio di un permesso di dimora in casi di rigore alle persone ammesse provvisoriamente (art. 84 cpv. 5 LStrI). Sebbene non modifichi in nulla la situazione giuridica odierna, questo rimando crea maggiore chiarezza per quanto riguarda l’applicazione del diritto da parte delle autorità esecutive. Con ciò è inoltre garantito che il criterio d’integrazione che prevede la partecipazione a una formazione (professionale) sia equiparato al criterio che prevede l’assunzione di un’attività lucrativa (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI). Questo può costituire un maggiore incentivo ad acquisire una formazione (professionale).
26 FF 2020 1565
27 FF 2020 7365
28 Studio BASS, pag. 53