Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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Avamprogetto e rapporto esplicativo Modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi
Compendio
Secondo le statistiche gli stranieri provenienti da Paesi terzi presentano un rischio di dipendere dall’aiuto sociale nettamente maggiore rispetto ai cittadini svizzeri o ai cittadini di Stati dell’UE/AELS. Grazie a un pacchetto di misure il Consiglio federale intende limitare le prestazioni di aiuto sociale versate a questo gruppo di persone così da creare incentivi per una migliore integrazione lavorativa e ridurre le spese dei Cantoni e dei Comuni.
Situazione iniziale
L’8 giugno 2017 il Consiglio degli Stati ha approvato il postulato «Prestazioni di aiuto sociale per immigrati provenienti da Paesi terzi» (17.3260) della propria Commissione delle istituzioni politiche. Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare quali possibilità si presentano alla Confederazione, dal profilo giuridico, per escludere o limitare gli aiuti sociali forniti agli stranieri provenienti da Paesi terzi. Il 7 giugno 2019 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento di questo postulato e ha incaricato il DFGP di esaminare in modo approfondito, in collaborazione con un gruppo di lavoro, le 20 opzioni contenute nel rapporto sotto il profilo delle possibili conseguenze e della praticabilità. Alla seduta del 15 gennaio 2020 ha preso atto della valutazione del gruppo di lavoro e ha adottato un pacchetto di misure. Le misure proposte consentono di continuare a tenere debito conto delle situazioni straordinarie, per esempio dell’epidemia di COVID-19.
In questo contesto, tra le altre cose il DFGP è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare pertinenti modifiche di legge per tre delle misure esaminate.
Sulla base di questi lavori, il Consiglio federale propone le seguenti due modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI):
– introduzione di un’entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dalla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in Svizzera;
– precisazione dei criteri d’integrazione per il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente in casi di rigore.
L’obiettivo della nuova disciplina è quello di limitare le prestazioni dell’aiuto sociale versate ai cittadini di Paesi terzi in modo da ridurre le spese dei Cantoni e dei Comuni legate all’aiuto sociale. Al contempo le misure creano incentivi affinché le persone interessate si integrino meglio nel mercato del lavoro.
Dopo esame approfondito, si rinuncia invece a un’altra modifica di legge prevista nella decisione del 15 gennaio 2020. Si tratta dell’agevolamento della revoca del permesso di domicilio in caso di percezione dell’aiuto sociale. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la normativa vigente è sufficiente. Essa prevede la possibilità per i Cantoni di revocare un permesso di domicilio in caso di dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale. La giurisprudenza del Tribunale federale mostra come, a determinate condizioni, la revoca può intervenire già a partire da una percezione meno consistente dell’aiuto sociale. Più che ridurre la soglia occorre, pertanto, armonizzare le prassi cantonali.
In relazione al mandato di verifica del mandato successivo per l’Agenda Integrazione Svizzera (AIS) è inoltre stata messa in campo un’ulteriore misura che richiede una modifica di legge. In concreto si tratta di codificare nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione un nuovo criterio d’integrazione che obbliga le persone straniere a incoraggiare e sostenere l’integrazione dei famigliari, anche a fronte del fatto che il ricongiungimento familiare è spesso all’origine della dipendenza dall’aiuto sociale.
Le altre misure sono direttamente applicabili e non richiedono, pertanto, adeguamenti di legge. In futuro, per esempio, l’Ufficio federale di statistica valuterà regolarmente la percezione dell’aiuto sociale collegando tra loro i dati esistenti. Dal 1° gennaio 2021 la proroga dei permessi di soggiorno di cittadini di Paese terzo che causano ingenti costi di aiuto sociale richiede la previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). La SEM, in collaborazione con i servizi interessati, ha inoltre elaborato una circolare contenente una definizione dei costi di aiuto sociale nel settore del diritto in materia di stranieri. Con ciò le basi per la disposizione di misure secondo il diritto in materia di stranieri in caso di percezione dell’aiuto sociale dovrebbero essere armonizzate. Inoltre, il DFGP è stato incaricato di vagliare due misure migliorative riguardanti lo scambio di dati tra autorità. Tre misure nel settore della promozione dell’integrazione sono state vagliate nel quadro del mandato successivo con-