Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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2.2 Attuazione
Il nuovo criterio d’integrazione proposto, riguardante l’incoraggiamento e il sostegno dell’integrazione dei famigliari, dev’essere concretizzato a livello di ordinanza, com’è il caso per la disposizione corrispondente della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 201429 (LCit). La normativa proposta attribuisce un ruolo centrale alle autorità cantonali nel contesto dell’esecuzione. Per definire l’entità di sostegno inferiore dell’aiuto sociale occorre inoltre adeguare le basi legali cantonali. Il Consiglio federale ne terrà conto al momento della messa in vigore della modifica di legge.
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 38a Limitazione delle prestazioni dell’aiuto sociale
Conformemente allo studio BASS, nel periodo 2010–2016 circa tre quarti dei cittadini di Paesi terzi hanno ottenuto all’entrata un permesso di dimora (permesso B), mentre un terzo ha ottenuto un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). A tre anni dall’entrata, tra il quattro e il cinque per cento di queste persone aveva percepito prestazioni dell’aiuto sociale in Svizzera.30 Va rilevato che i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata non beneficiano quasi mai dell’aiuto sociale, perché solo in casi eccezionali hanno il loro domicilio assistenziale in Svizzera.31
D’ora in poi, nei primi tre anni dopo il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, l’entità del sostegno dovrà essere inferiore a quella prevista per la popolazione residente. Durante questo periodo ciò vale anche per i famigliari di cittadini svizzeri provenienti da Paesi terzi entrati nel quadro del ricongiungimento familiare, non invece per i cittadini svizzeri stessi. I rifugiati riconosciuti, invece, sono equiparati alla popolazione residente (art. 23 della convenzione del 28 luglio 195132 sullo statuto dei rifugiati). Hanno pertanto diritto a prestazioni illimitate dell’aiuto sociale.
La situazione di questo gruppo di persone non è direttamente paragonabile a quella dei cittadini UE/AELS. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini UE/AELS e i loro famigliari cittadini di Paesi terzi hanno, sì, diritto, in linea di massima, a prestazioni illimitate dell’aiuto sociale. Hanno tuttavia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno unicamente se esercitano un’attività lucrativa in Svizzera o se dimostrano di disporre di mezzi finanziari sufficienti. In caso di fine involontaria dei rapporti di lavoro, possono inoltre percepire le prestazioni dell’aiuto sociale unicamente a determinate condizioni e per una durata determinata (art. 61a LStrI). Con ciò l’accesso all’aiuto sociale per queste persone e i loro familiari provenienti da Paesi terzi è già limitato rispetto ai familiari stranieri di cittadini svizzeri, poiché il loro diritto di residenza e quindi il loro diritto all’aiuto sociale in Svizzera è vincolato a determinate condizioni.
L’entità inferiore di sostegno per l’aiuto sociale deve riguardare unicamente il fabbisogno di base di un’economia domestica, non invece i mezzi per le misure dettate dalla politica in materia di integrazione, salute o famiglia. In ogni caso, dopo tre anni dal rilascio del permesso questa entità di sostegno inferiore cessa. Ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente (salvo i rifugiati ammessi provvisoriamente) si applica una disciplina analoga. Per queste persone l’entità di sostegno per l’aiuto sociale è parimenti inferiore a quella prevista per la popolazione residente (art. 82 cpv. 3 LAsi e art. 86 cpv. 3 LStrI).
L’importo esatto dell’entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale versato ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora durante i primi tre anni dopo il rilascio dello stesso compete ai Cantoni e non è, pertanto, oggetto del presente progetto (si veda il n. 5.1.).33 Di norma le prestazioni di aiuto sociale di entità inferiore che i Cantoni versano ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente sono inferiori del 20 per cento rispetto a quelle versate alla popolazione residente.34 Il calcolo dell’entità di sostegno inferiore qui proposta potrebbe orientarsi alla percentuale suindicata. I Cantoni sono tuttavia liberi di fissare autonomamente l’entità in questione. La normativa proposta lascia ai Cantoni sufficiente margine di manovra per quanto riguarda l’attuazione, in modo che possano tenere conto delle specificità dei singoli casi.
29RS 141.0
30Studio BASS, pagg. 50 e 53
31Promemoria della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) sul sostegno di cittadini di Paesi
terzi, consultabile sotto: www.skos.ch > Publikationen > Merkblätter und Empfehlungen > 2019 > Unterstützung ausländischer Personen aus Drittstaaten, pag. 9 (stato: 22.01.2021).
32 RS 0.142.30
33 Per quanto riguarda il «settore centrale» della competenza cantonale in materia di aiuto sociale si veda il rapporto del Consiglio federale, pag. 12
34 Evoluzione dei costi nell’aiuto sociale, rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 14.3892 Gruppo socialista e 14.3915 Bruderer Wyss del 25 settembre 2014, pag. 12, consultabile sotto: www.bsv.admin.ch > Pubblicazioni & servizi> Rapporti del Consiglio federale > 2017 (stato: 5.2.2021).