Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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all’art. 58a LStrI nell’art. 84 cpv. 5 AP-LStrI). In casi di rigore personale grave si valuta già oggi l’integrazione dell’interessato conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a LStrI. Il rimando esplicito può tuttavia garantire maggior chiarezza per l’applicazione del diritto da parte delle autorità esecutive. Dovrebbe garantire, nello specifico, che – come previsto dall’articolo 58a capoverso 1 lettera d LStrI – il criterio della partecipazione all’acquisizione di una formazione venga equiparato anche nella prassi a quello dell’esercizio di un’attività lucrativa. Con la prevista modifica dell’articolo 58a capoverso 1 lettera e LStrI è rilevante anche il fatto che la persona ammessa provvisoriamente promuove e sostiene l’integrazione dei suoi famigliari o meno.
L’AIS intensifica le misure integrative e afferma il principio del «lavoro grazie alla formazione» anche per quanto riguarda le persone ammesse provvisoriamente. Questo dovrebbe migliorare la partecipazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente idonei alle misure in vista di preparare una formazione (professionale) come anche la partecipazione ai percorsi formativi di livello secondario II (formazione pratica, apprendistato, scuole secondarie). La disposizione proposta rafforza l’incentivo a partecipare all’acquisizione di una formazione (professionale). A fronte del mutamento strutturale del mercato del lavoro svizzero, in molti settori è di cruciale importanza disporre di una solida formazione per poter assumere un’attività lucrativa stabile e fornire un contributo attivo all’economia svizzera.
Il disegno di legge e il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 26 agosto 2020 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio) prevedono parimenti modifiche dell’articolo 84 capoverso 5 LStrI.41 Qui occorrerà probabilmente una disposizione di coordinamento garantita dal DFGP.
Art. 126
Il capoverso 1 della disposizione transitoria dovrebbe essere formulato in maniera più chiara ed essere adeguato alla giurisprudenza del TF. È indicato espressamente che, salvo disposizioni transitorie contrarie, alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore di una revisione parziale della LStrI permane applicabile il diritto previgente. Questo a prescindere dal fatto che le procedure siano state avviate d’ufficio o su richiesta.
La LStr è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, sostituendo la LDDS previgente. In quel frangente, con l’articolo 126 capoverso 1 è stato disposto in via transitoria che il diritto previgente sarebbe stato applicabile alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto materiale. La disposizione non si esprimeva, tuttavia, sulla disciplina applicabile alle domande avviate d’ufficio. Conformemente alla prassi del TAF e del TF, l’articolo 126 capoverso 1 va interpretato al di là del suo tenore in modo tale che il diritto materiale previgente sia applicabile anche alle procedure avviate d’ufficio in prima istanza prima dell’entrata in vigore della LStr.42
Con la revisione parziale della LStr, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, è stata modificata anche l’abbreviazione della legge, da allora denominata LStrI. In tale occasione ci si è chiesti se l’articolo 126 fosse valido solo per la transizione dalla LDDS alla LStr o se dovesse essere applicato anche in caso di modifiche successive della legge. Già poche settimane dopo l’entrata in vigore della revisione parziale il TAF43 è giunto alla conclusione che l’articolo 126 potesse non essere (più) applicabile. La decisione è stata motivata adducendo che la disposizione transitoria dell’articolo 126 si riferiva unicamente al passaggio dalla LDDS alla LStr e non poteva pertanto essere applicata alla modifica di legge del 1° gennaio 2019. Il TAF adduceva inoltre che la LStrI e le relative ordinanze non contengono ulteriori disposizioni transitorie, risp. che le disposizioni transitorie ivi contenute si riferiscono unicamente a questioni molto specifiche. Successivamente anche il TF si è pronunciato a più riprese sulla questione, giungendo tuttavia a una conclusione diversa. Nei casi di sua competenza il TF ha ritenuto che i principi di cui all’articolo 126 si applicano a tutte le modifiche della LStrI successive alla sua entrata in vigore e che non occorre considerare i principi generali del diritto intertemporale.44
Il capoverso 4 dev’essere adeguato al tenore del capoverso 1. In questo modo risulta chiaro che la norma di cui al capoverso 4 si applica a tutte le future revisioni parziali della LStrI.
I capoversi 3 e 5–6 si riferiscono all’applicazione dell’allora LStr che aveva sostituito la LDDS. Frattanto sono divenuti obsoleti e vanno pertanto abrogati.
41 FF 2020 6543 e FF 2020 6593
42 René Wiederkehr, Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, Berna 2012, rif.marg. 804; cfr. anche le sentenze del TF 2C_383/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 1.2; 2C_64/2009 del 15 luglio 2009 consid. 2; 2C_160/2009 del 1° luglio 2009 consid. 2; 2C_701/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 2 e 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 1.2.3; DTAF 2008/1 consid e sentenza C-7842/2008 del TAF del 23 aprile 2009 consid. 3.
43 Sentenza F-1737/2017 del TAF del 22 gennaio 2019
44 Sentenze del TF 2D_10/2020 del 9 luglio 2020 consid. 2.2 f.; 2C_9/2020 del 29 giugno 2020 consid. 4.1; 2C_911/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 4.1; 2C_549/2019 del 9 dicembre 2019 consid. 4.1; 2C_496/2019 del
13 novembre 2019 consid. 4 e 2C_212/2019 del 12 settembre 2019 consid. 4.1.