Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Inoltre è statisticamente dimostrato che tra il quattro e il cinque per cento dei cittadini di Paesi terzi appartenenti al settore degli stranieri percepiscono un aiuto sociale in Svizzera nei primi tre anni dopo l’entrata e quindi molto più spesso di altri gruppi di persone.48 Pertanto la predetta distinzione è motivata da criteri oggettivi. È inoltre sempre rispettato anche il diritto costituzionale al minimo esistenziale (art. 12 Cost.), che secondo la prassi del TF non dipende dallo statuto di residenza di una persona nel nostro Paese. Le limitazioni per quanto riguarda l’aiuto sociale consentono ai Cantoni di tenere conto delle specificità dei singoli casi nel quadro dell’attuazione. In questo contesto, il diritto fondamentale all’assistenza e alle prestazioni ai sensi dell’articolo 12 Cost. non deve essere intaccato.

L’incoraggiamento e il sostegno ai famigliari affinché si integrino quale ulteriore criterio di valutazio-

ne dell’integrazione

Il nuovo criterio d’integrazione che prevede l’incoraggiamento e il sostegno ai famigliari affinché si integrino completa i criteri d’integrazione già esistenti che devono essere considerati nel valutare l’integrazione. Questa valutazione avviene sempre nel quadro dell’esame della proporzionalità di ciascuna misura dettata dal diritto in materia di stranieri (art. 96 LStrI) e ossequia, pertanto, il principio costituzionale della proporzionalità dell’attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 Cost). Ciò non intacca la competenza cantonale nel settore dell’aiuto sociale.

Precisazione dei criteri d’integrazione per il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente in casi di rigore.

Il rimando ai criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI figurante nell’articolo 84 capoverso 5 AP-LStrI non modifica minimamente la situazione giuridica odierna (si veda il n. 3 in merito all’art. 84 cpv. 5); non si pongono pertanto domande di diritto costituzionale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Convenzione europea sui diritti dell’uomo e Patto ONU II

Le misure proposte riguardano in primo luogo il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU]49; art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici [Patto ONU II]50). La CEDU non prevede un diritto a prestazioni statali concrete. Tuttavia, secondo l’attuale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), tali prestazioni possono avere un impatto sull’organizzazione della vita privata e familiare e quindi rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8 CEDU.51 Lo stesso vale per le misure che pongono fine al soggiorno e che comprendono anche il coniuge o partner e i figli minorenni, sempreché le relazioni familiari siano vissute e intatte. Le persone che non fanno parte di questo nucleo familiare possono invocare l’articolo 8 CEDU solo se, a causa di un’invalidità fisica o mentale o di una malattia grave che richiede cure permanenti, si trovano in una relazione effettiva di dipendenza da una persona con un diritto di residenza garantito in Svizzera. Il principio della tutela della vita familiare non comporta invece un diritto incondizionato al rilascio di un permesso di soggiorno. In questo settore la CEDU concede un margine di manovra agli Stati. Tra l’altro, dall’articolo 8 paragrafo 1 CEDU non può derivare nessun diritto al permesso di soggiorno se il ricongiungimento familiare persegue obiettivi diversi da quelli familiari, ossia obiettivi che mirano unicamente a migliorare il progresso professionale o economico dei membri della famiglia.

Secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, un’autorità pubblica può interferire con l’esercizio di questo diritto solo a certe condizioni. In primo luogo, l’interferenza con la vita privata e familiare richiede una base legale. Pertanto «non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Anche ingerenze statali quali le misure volte a ridurre i costi dell’aiuto sociale possono rientrare nella nozione di «benessere economico».52 L’autorità competente deve valutare caso per caso se la misura prevista è proporzio-

48 Si veda lo Studio BASS, pag. 53

49 RS 0.101. La CEDU è stata adottata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974.

50 RS 0.103.2. Il Patto ONU II è stato adottato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991 ed è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992.

51 Cfr. Corte EDU, sentenze del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio c. Svizzera, n. 71186/09, § 58 segg., e dell’11 dicembre 2018 nella causa Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, n. 65550/13, § 57segg.

52 Cfr. sentenze della Corte EDU: Berrehab c. Paesi Bassi, n. 10730/84, sentenza del 21 giugno 1988; parere della Commissione in: Gül c. Svizzera, n. 23218/94, sentenza del 19 febbraio 1996 e Ahmut c. Paesi Bassi, n. 21702/93, sentenza del 28 novembre 1996. Cfr. inoltre DTF 125 I 153, 120 Ib 1 consid. 4b e 4a nonché sentenze del TF 2C_693/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 2.2 e 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 2.1.