Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine

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Rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019

Il 7 giugno 2019 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Kompetenzen des Bundes im Bereich der Sozialhilfe für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten» in adempimento del postulato20 (di seguito: rapporto del Consiglio federale). In esso costata che, nel quadro del diritto in materia di stranieri, il margine d’influenza della Confederazione nella sfera di competenza dei Cantoni per quanto riguarda il calcolo e la concessione dell’aiuto sociale è molto limitato e puntuale. La Confederazione dispone tuttavia di competenze a tutto campo per quanto riguarda la regolamentazione del soggiorno, prerequisito indispensabile per la concessione dell’aiuto sociale da parte dei Cantoni. Nel suo rapporto, pertanto, il Consiglio federale concentra le proprie opzioni di azione principalmente sulla regolamentazione del soggiorno e non sulla percezione dell’aiuto sociale vera e propria. Secondo il diritto in materia di stranieri vigente, il rilascio di un permesso di soggiorno a cittadini di Paesi terzi presuppone che gli interessati dispongano di mezzi finanziari sufficienti a garantire la loro esistenza in Svizzera. Questo vale in particolar modo per il ricongiungimento familiare e per il soggiorno senza attività lucrativa. In caso di dipendenza dall’aiuto sociale vi è inoltre la possibilità di revocare o non prorogare il permesso di soggiorno di un cittadino di Paese terzo. Il permesso può peraltro essere vincolato a condizioni che obbligano lo straniero a integrarsi meglio.

Il rapporto del Consiglio federale propone 20 opzioni d’azione che tengono conto anche dei risultati degli studi BASS e Ecoplan. Le opzioni di azione nel diritto in materia di stranieri e cittadinanza vertono in particolare su un inasprimento della disciplina vigente. Questo inasprimento mira esclusivamente i cittadini di Paesi terzi; i cittadini UE/AELS e le persone del settore dell’asilo non sono toccate. Alcune opzioni di azione mirano inoltre ad armonizzare le prassi cantonali. Il rapporto illustra anche opzioni di azione nel settore dell’integrazione tese a prevenire la dipendenza dall’aiuto sociale. Due opzioni di azione si riferiscono al miglioramento della situazione dei dati riguardanti la percezione dell’aiuto sociale da parte di cittadini di Paesi terzi. Riguardano il rilevamento dei dati e la collaborazione tra autorità coinvolte.

Pacchetto di misure del Consiglio federale del 15 gennaio 2020

Il 7 giugno 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di vagliare le opzioni di azione contenute nel rapporto, in collaborazione con un gruppo di accompagnamento e nello specifico con le autorità esecutive cantonali, per appurarne le possibili ripercussioni e la fattibilità e sottoporre poi una proposta in vista dell’ulteriore procedere. Il 15 gennaio 2020 ha preso atto dei risultati di questi lavori e ha adottato un pacchetto di misure. L’obiettivo di questo pacchetto di misure è quello di limitare le prestazioni dell’aiuto sociale versate dai Cantoni e dai Comuni ai cittadini di Paesi terzi in modo da contenere l’aumento delle spese in questo settore. Al contempo, questo dovrebbe promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro.

In virtù della sua decisione del 15 gennaio 2020, il Consiglio federale propone le seguenti due modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20):

– introduzione di un’entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dalla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in Svizzera;

 precisazione dei criteri d’integrazione per il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente in casi di rigore.

Si rinuncia invece a un’altra modifica di legge prevista nella decisione. La modifica in questione riguarda l’agevolamento della revoca del permesso di domicilio in caso di percezione dell’aiuto sociale. Per la revoca è mantenuta la condizione di una «dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale». Durante la stesura del presente progetto e in correlazione con il dibattimento dell’iniziativa parlamentare Marti Samira del 18.06.2020 «La povertà non è un reato» (20.451), è emerso che i Cantoni fanno un uso molto limitato della possibilità di revocare i permessi di soggiorno a causa della dipendenza dall’aiuto sociale. Due le cause possibili: o i Cantoni non sfruttano appieno il margine di manovra tuttora disponibile o, nel caso specifico, una tale misura non sarebbe proporzionata. Ridurre la soglia per la revoca del permesso di domicilio, pertanto, non cambierebbe di molto la situazione. La giurisprudenza del Tribunale federale mostra come, a determinate condizioni (scarse prospettive d’avvenire, debiti, dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa), la revoca può intervenire già a partire da una percezione meno consistente dell’aiuto sociale.21 Inoltre, anche dopo una tale modifica di legge occorrerebbe sempre esaminare se, nel caso specifico, la misura sarebbe proporzionata (art. 96 LStrI). Per stabilirlo occorre considerare che le persone titolari di un permesso di domicilio risiedono in Svizzera già da parecchi anni. Di norma la revoca di questo permesso a causa di una dipendenza minima dall’aiuto sociale non può essere considerata una misura proporzionata.

20 Consultabile su: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti del Consiglio federale > 2019 (stato: 19.11.2020)

21 Sentenze del _TF 2C_1122/2015 del 12 gennaio 2016 e 2C_653/2019 del 12 novembre 2019.