Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine

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4.4 Ripercussioni per la società

Grazie alla normativa proposta, le autorità cantonali e comunali in materia di migrazione beneficiano di strumenti supplementari per promuovere la motivazione a svolgere un’attività lucrativa e per creare un incentivo a provvedere alla propria esistenza grazie a mezzi propri.

4.5 Ripercussioni per l’ambiente

Con ogni evidenza non si prevedono ripercussioni per l’ambiente. Non sono previste nemmeno ulteriori ripercussioni. Gli interrogativi corrispondenti non sono pertanto stati analizzati in dettaglio.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La base costituzionale per le modifiche proposte è data dall’articolo 121 capoverso 1 Cost. Le misure proposte sono state vagliate e ritenute costituzionali già nel rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019. Già in tale contesto il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la Confederazione può emanare disposizioni in materia di diritto sociale nel settore degli stranieri, sempreché la misura prevista sia necessaria per il raggiungimento di un importante obiettivo di politica in materia di stranieri, non collida con altri obiettivi della politica in materia di stranieri, non tanga il settore di competenza centrale dei Cantoni in materia di aiuto sociale e abbia effetti limitati sotto il profilo sia materiale che temporale. Inoltre dev’essere garantito che l’applicazione delle norme corrispondenti possa avvenire in ossequio all’uguaglianza davanti alla legge e in modo non discriminatorio, che non vi siano interferenze inammissibili con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 cpv. 1 e 2 e 13 cpv. 1 Cost.) e che i diritti derivanti dall’articolo 12 Cost. (diritto all’aiuto in situazioni di bisogno) siano salvaguardati in ogni caso. Occorre inoltre osservare il principio di costituzionale della proporzionalità dell’attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 Cost.).47

Entità di sostegno inferiore per l’aiuto sociale durante i primi tre anni dalla concessione di un per-

messo di soggiorno di breve durata o di dimora

La normativa proposta secondo cui nei primi tre anni dal rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora l’entità dell’aiuto sociale versato ai rispettivi titolari dev’essere inferiore a quanto previsto per le persone residenti, ha per obiettivo di limitare le prestazioni dell’aiuto sociale versate ai cittadini di Paesi terzi e, con ciò, di contenere l’aumento delle spese sostenute in questo settore dai Cantoni e dai Comuni.

Con questa misura ci si propone inoltre di accrescere la motivazione ad assumere un impiego nonché di creare un incentivo a provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Questo dovrebbe inoltre ridurre l’attrattiva della Svizzera quale Paese d’immigrazione per le persone che non sono in grado, a lungo termine, di provvedere al loro sostentamento.

Non c’è conflitto di obiettivi tra il controllo della migrazione e l’integrazione professionale e sociale degli stranieri: i Cantoni hanno la possibilità di escludere le misure dettate dalla politica in materia di migrazione, salute o famiglia dall’entità di sostegno inferiore. La normativa proposta rispetta inoltre il settore di competenza centrale dell’aiuto sociale cantonale: i Cantoni definiscono liberamente l’ammontare esatto dell’entità di sostegno. Inoltre, l’effetto della misura è limitato sotto il profilo sia temporale sia materiale: la disciplina si applica unicamente nei primi tre anni dal rilascio del permesso.

Essa riguarda unicamente i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, non invece i titolari di un permesso di domicilio. Un trattamento meno favorevole dei suddetti gruppi di persone nel settore dell’aiuto sociale è compatibile con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge sancito nell’articolo 8 capoverso 1 Cost. A fronte del carattere temporaneo della disciplina del loro soggiorno, queste persone hanno uno statuto di residenza del tutto diverso da quello dei cittadini UE/AELS e di Paesi terzi titolari di un permesso di domicilio. Il motivo dell’entità di sostegno inferiore non è legato a un criterio proscritto quale l’origine, la razza, il sesso, la lingua o altri criteri elencati in maniera non esaustiva nell’articolo 8 capoverso 2 Cost. Poggia sul fatto che è operata una distinzione tra cittadini UE/AELS e cittadini di Paesi terzi. Questa distinzione si fonda su accordi di diritto internazionale sulla libera circolazione delle persone ed è pertanto giustificata.

47 Rapporto del Consiglio federale, pagg. 12–13