Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 19 pagine
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Allegato I Accordo sulla libera circolazione delle persone11, ALC). Dal 1° luglio 2018, conformemente all’ALC, i cittadini UE/AELS non hanno invece diritto all’aiuto sociale in caso di cessazione involontaria dell’attività lavorativa durante i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera (art. 61a cpv. 3 LStrI). In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno queste persone conservano la loro qualità di lavoratori durante sei mesi dalla cessazione dell’attività lucrativa o del versamento delle indennità di disoccupazione (art. 61a cpv. 4 LStrI). Durante questo lasso di tempo hanno diritto all’aiuto sociale (art. 9 par. 2 Allegato I ALC). Se dopo questo termine la persona non ha nuovamente acquisito la qualità di lavoratore, il diritto all’aiuto sociale si estingue.
– Inosservanza di un accordo d’integrazione quale motivo di revoca del permesso di dimora: le autorità cantonali e comunali in materia di migrazione possono vincolare il rilascio e la proroga del permesso di dimora (permesso B) alla conclusione di un accordo d’integrazione (p.es. in caso di percezione dell’aiuto sociale; art. 33 cpv. 5 LStrI).12 Se lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi, dal 1° gennaio 2019 è dato un motivo di revoca del permesso di dimora (art. 62 cpv. 1 lett. g LStrI).
– Revoca del permesso di domicilio a causa della percezione di prestazioni dell’aiuto sociale dopo un soggiorno di oltre 15 anni in Svizzera: dal 1° gennaio 2019 le autorità cantonali e comunali in materia di migrazione possono revocare il permesso di domicilio (permesso C) in caso di dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale di una persona che soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni. In precedenza era possibile revocare un permesso di domicilio dopo un soggiorno di oltre 15 anni solo in caso di pena privativa della libertà di una certa durata, di grave violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici o di minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.13
– Presupposti per il ricongiungimento familiare: dal 1° gennaio 2019 per il ricongiungimento familiare di persone titolari di un permesso di domicilio o di dimora vigono presupposti identici. In entrambi i casi la legge prevede espressamente che gli stranieri in questione non devono dipendere dall’aiuto sociale (art. 43 cpv. 1 lett. c e 44 cpv. 1 lett. c LStrI).14 La legge riveduta esclude parimenti la percezione delle prestazioni complementari (art. 43 cpv. 1 lett. e, 44 cpv. 1 lett. e e 85 cpv. 7 lett. e LStrI).
– Sostituzione del permesso di domicilio con un permesso di dimora in caso di dipendenza dall’aiuto sociale: dal 1° gennaio 2019 il permesso di domicilio può venir sostituito con un permesso di dimora qualora la persona non sia disposta a provvedere al proprio sostentamento (art. 63 cpv. 2 i.c.d. con l’art. 58a LStrI).15 Questa misura può essere ordinata nel caso in cui l’entità della dipendenza dall’aiuto sociale non sia tale da giustificare la revoca del permesso di domicilio e la disposizione dell’espulsione. Con la trasformazione del permesso sono formulati anche chiari obiettivi in termini d’integrazione. In caso di inosservanza di queste condizioni le autorità possono parimenti revocare o non prorogare il permesso di dimora (art. 62 cpv. 1 lett. g LStrI).
Durante la legislatura 2015–2019 sono inoltre stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedono misure legislative in ambito migratorio in caso di percezione dell’aiuto sociale:
– l’iniziativa del Cantone di San Gallo del 18 aprile 2016 (16.307 «Änderung des Ausländergesetzes. Mehr Verbindlichkeit und Durchsetzung des geltenden Rechts bei Integration, Sozialhilfe, Schulpflichten und strafrechtlichen Massnahmen») è stata tolta dal ruolo dal Consiglio nazionale il 19 giugno 2020 e dal Consiglio degli Stati l’8 settembre 2020.
– Il 13 giugno 2019 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Erich Hess del 15 marzo 2018 (18.415 «Fissare un limite massimo per l’aiuto sociale agli stranieri»). Il postulato Yvonne Feri dell’8 marzo 2018 (18.3121 «Stranieri. Misure di protezione dei minori necessarie») è stato parimenti respinto dal Consiglio nazionale il 5 marzo 2020.
Anche durante la legislatura in corso sono tematizzate misure legislative in ambito migratorio in caso di percezione dell’aiuto sociale:
– la Camera non ha ancora trattato l’interpellanza Erich Hess del 21 giugno 2019 (19.3936 «Quota di stranieri nell’aiuto sociale») e la mozione Sibel Arslan del 6 maggio 2020 (20.3406 «La crisi legata al coronavirus non può mettere in pericolo lo status di soggiorno e le naturalizzazioni»), che si riferisce all’epidemia di COVID-19. Nella sua risposta a questa mozione il Consiglio federale indica che occorre chiarire e considerare, nel singolo caso, i motivi che hanno portato a un indebitamento o a un ricorso all’aiuto sociale. Un’eventuale situazione di bisogno non imputabile agli interessati non deve penaliz-
11 RS 0.142.112.681
12 FF 2013 2045, qui 2063; RU 2017 6521, 2018 3171
13 FF 2016 2471, qui 2493
14 FF2016 2471, qui 2491–2493
15 FF2016 2471, 2493