Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

soggetti passivi, ma persone che maturano continuamente e hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano. Naturalmente, più un fanciullo è giovane, più si deve ponderare la sua capacità di autodeterminazione sessuale, la sua salute e il suo sano sviluppo, e più si deve esaminare con attenzione se il matrimonio rispecchia la sua reale volontà. È quindi opportuno adeguare la discrezionalità all’età e al grado di maturità del bambino, tenendo conto dello sviluppo delle sue capacità. Pertanto, secondo questa organizzazione si dovrebbe stabilire che più il bambino è giovane, più il potere discrezionale va limitato, prevedendo eventualmente un limite minimo d’età (p. es 14 anni) al di sotto del quale non può essere esercitato. Ritiene infine che gli interessi andrebbero ponderati con maggiore diligenza.

Un Cantone89, un partito90, tre organizzazioni91 e almeno in parte un’altra organizzazione92 vedono con occhio critico la ponderazione degli interessi. Il Cantone93 ritiene che, se mantenuta, andrebbe applicata con moderazione. Secondo il partito94 la ponderazione lascia troppo margine d’azione, e motivazioni come le differenze culturali o un rapporto di dipendenza non giustificano in nessun caso il proseguimento del matrimonio con un minorenne. A suo avviso, i giudici dovrebbero partire dal presupposto che l’interesse del minorenne non è quello di mantenere un simile legame, bensì di non contrarre un matrimonio contro la propria volontà. Chiede dunque di prevedere una disposizione più restrittiva secondo cui il matrimonio può essere mantenuto solo in casi del tutto eccezionali oppure di prendere in considerazione la possibilità di stralciarla del tutto. Un’organizzazione95 ritiene che nel caso di minori di 16 anni, vista la giovane età, l’interesse superiore della persona e quello della collettività sono chiaramente contrari al proseguimento del matrimonio, ragion per cui la ponderazione degli interessi non va prevista laddove i coniugi siano molto giovani. In questo modo si può tenere maggiormente conto dell’obiettivo di non tollerare più i matrimoni con minorenni, soprattutto se molto giovani. In considerazione della raccomandazione generale numero 18 del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, un’altra organizzazione96 chiede di introdurre nel messaggio un’età minima di 16 anni per contrarre matrimonio. A suo parere la ponderazione degli interessi deve portare all’annullamento dell’unione, salvo eventuali deroghe da stabilire per legge.

Un Cantone97, tre partiti98 e 10 organizzazioni99 si sono espressi contro la ponderazione degli interessi. Il Cantone100 chiede di prevedere la nullità assoluta dei matrimoni con minorenni ritenendo inaccettabile ponderare gli interessi di una persona coniugatasi da minorenne e ancora minorenne quando viene intentata l’azione. Se si rinunciasse all’esame caso per caso, i possibili svantaggi per i minorenni domiciliati in Svizzera, come menzionato nel rap-

89 VD (pag. 2)

90 PLR (pag. 1)

91 CSC (pag. 3), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4), ASUSC

92 ASM (pag. 2)

93 VD (pag. 2)

94 PLR (pag. 1)

95 ASM (pag. 2)

96 Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4 seg.)

97 BE (pag. 2)

98 pvl (pag. 1), PS (pag. 2), UDC (pag. 1)

99 alliance F (pag. 2), BIF (pag. 2), FPS (pag. 2), CFQF (pag. 3 seg.), CFQFF (pag. 1 seg.), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 segg.), NGONG (pag. 1 seg.), LSDC (pag. 2), SVF, Unicef (pag. 2 seg.)

100 BE (pag. 2 seg.)