Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

sulla base di una presunta probabilità che il matrimonio venga mantenuto: l’azione di nullità deve essere presentata sistematicamente e la procedura deve essere seguita in modo uniforme. Un’organizzazione124 chiede inoltre di sensibilizzare i giudici al riguardo.

Un’altra organizzazione125 sottolinea che il giudice dovrebbe evitare di dichiarare nullo un matrimonio non solo in casi eccezionali, ma anche nei casi in cui i coniugi sono sposati da diversi anni e desiderano assolutamente mantenere l’unione. Aggiunge che si dovrebbe dare maggior peso alla volontà delle persone maggiorenni in quanto possono contrarre matrimonio secondo la legge svizzera. In assenza di una simile dichiarazione da parte della persona, il giudice non dovrebbe tuttavia dichiarare immediatamente nullo il matrimonio, ma dovrebbe prendersi il tempo necessario per esaminare nei dettagli il caso, tenendo conto di tutte le circostanze. Secondo l’organizzazione, occorre anche tenere presente che per ragioni culturali alcune donne non testimonieranno in tribunale.

4.5 Età determinante al momento dell’azione (art. 106 cpv. 3 AP-CC)

I partecipanti che non si sono espressi in merito approvano questa disposizione126.

4.6 Disposizione transitoria (art. 7bis titolo finale AP-CC)

I pochi partecipanti che si sono espressi in merito approvano la disposizione transitoria senza riserve127.

4.7 Disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni?

Diversi partecipanti128 deplorano il fatto che il Consiglio federale non abbia previsto nessuna disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni.

Un’organizzazione129 ritiene che gli sposi molto giovani non siano in grado di esprimere la loro libera volontà di sposarsi, motivo per cui dovrebbe essere applicata la causa di nullità del matrimonio forzato. Due Cantoni130 affermano che per i minori di 16 anni non è data la capacità al matrimonio e si rammaricano del fatto che non sia stata proposta alcuna disposizione specifica al riguardo.

Nelle loro argomentazioni in merito alla ponderazione degli interessi, diversi partecipanti affrontano anche la questione del limite dei 16 anni.

Per un’organizzazione131, gli interessi preponderanti dei coniugi molto giovani e quelli della collettività sono chiaramente contrari al mantenimento del vincolo coniugale, ragion per cui in questi casi raccomanda di rinunciare alla ponderazione degli interessi. Questo permette-

124 CSP (pag. 2 seg.)

125 FOIS (pag. 2)

126 Freikirchen (pag. 1), Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 12), CSP (pag. 4)

127 FR (pag. 2), pvl (pag. 2), CVS

128 BL (pag. 2), BS (pag. 2); alliance F (pag. 1 seg.), BIF (pag. 2), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 segg.), Freikirchen (pag. 2), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4), NGONG (pag. 1 seg.), Unicef (pag. 2 seg.), ASM (pag. 2)

129 Freikirchen (pag. 2)

130 BL (pag. 2), BS (pag. 2)

131 ASM (pag. 2)