Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

strare una situazione di costrizione deve essere considerato anche alla luce del fenomeno della migrazione e delle differenze culturali, poiché questa costrizione, stando al rapporto esplicativo, è spesso esercitata da uno o più parenti. Lo stesso partito trova sconcertante che si sia rinunciato a modificare le disposizioni sul matrimonio forzato e a migliorare la situazione delle persone coniugatesi per costrizione. A suo avviso si tratta di una dimostrazione di impotenza senza precedenti, da porre in relazione con la politica migratoria ritenuta da questo partito inadeguata e con la mancata integrazione di alcuni migranti. Ritiene che vietare o non riconoscere in maniera categorica i matrimoni con minorenni celebrati all’estero, indipendentemente dalle circostanze, aiuterebbe anche a evitare situazioni in cui viene violato il primato della celebrazione del matrimonio civile.

- Un Cantone165 auspica che vengano chiariti i criteri per stabilire la costrizione, come

una differenza di età superiore a 10 anni o pressioni che spingono i coniugi a emigrare.

- Un partito166 ritiene necessario modificare anche le disposizioni di diritto penale. È

punibile solo il matrimonio forzato. I minorenni sono facilmente influenzabili; difficilmente riescono a valutare le conseguenze delle loro decisioni e di norma hanno un rapporto di dipendenza con il coniuge o con i loro rappresentanti legali che contribuiscono a organizzare il matrimonio precoce. Per questi motivi, nei casi in cui il coniuge è minorenne occorre presumere per legge che la fattispecie penale del matrimonio forzato è adempiuta. L’interesse superiore del minorenne deve però rimanere una priorità, ed è per questo che vanno attentamente considerate le circostanze di ogni caso. L’inversione dell’onere della prova in un procedimento penale pertinente potrebbe contribuire a mettere in luce le terribili sorti dei coniugi minorenni e al contempo a tutelarli, tenendo conto anche della risoluzione 2233 del 2018 del Consiglio d’Europa.

- Un’organizzazione167 sostiene che, siccome dopo un’azione di nullità il matrimonio viene

sciolto con effetto immediato, il coniuge superstite debba mantenere il suo diritto all’eredità fino alla sentenza costitutiva senza dover restituire le quote ereditarie già ricevute.

- Sul piano procedurale, due partecipanti168 sostengono che, per motivi di certezza e chia-

rezza del diritto, nella legge stessa andrebbe specificato che nei casi di matrimoni con minorenni non è prevista un’udienza di conciliazione. Quest’ultima risulterebbe poco sensata, in quanto il giudice deve sempre esaminare d’ufficio se sono soddisfatte le condizioni per dichiarare nullo il matrimonio. Un Cantone169 propone di rinviare non solo alle disposizioni relative all’azione di divorzio, ma in generale anche a quelle relative alla procedura di divorzio, e formula una proposta concreta in tal senso: nel caso del divorzio l’udienza separata ha luogo, ad esempio, su richiesta comune, e i ruoli delle parti possono essere ripartiti dal giudice durante la procedura per regolare le conseguenze del divorzio.

165 LU (pag. 3)

166 UDC (pag. 2 seg.)

167 FOIS (pag. 3)

168 LU (pag. 4), pvl (pag. 2)

169 ZH (pag. 3 seg.)