Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 27 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Un Cantone112 osserva che finché non si arriva in giudizio, le autorità legittimate a promuovere l’azione non possono sapere se i coniugi vogliono mantenere il vincolo coniugale, il che genera oneri amministrativi e spese inutili ed evitabili andando a pregiudicare il matrimonio. Si domanda quindi se non sia opportuno mettere a punto uno strumento per esaminare anzitempo la volontà di proseguire il matrimonio, ad esempio attraverso un’assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi dell’articolo 158 CPC. Un altro Cantone113 considera inutile promuovere un’azione in casi manifesti in cui le persone hanno raggiunto la maggiore età. Secondo due organizzazioni114, tutte le azioni promosse dopo il 18° anno di età andrebbero respinte, in quanto risulta difficile dimostrare in forma probatoria la pressione esercitata dalla famiglia.

Secondo altri partecipanti115, dal momento che le autorità sono tenute a promuovere

un’azione senza poter né effettuare accertamenti né sentire le parti, l’esito dell’azione non è garantito e il rischio d’insuccesso processuale risulta troppo elevato. Altri ancora116 sottolineano che siccome spesso i coniugi implicati devono essere interrogati all’estero, nel Paese dove hanno contratto matrimonio, le procedure giudiziarie possono rivelarsi molto costose senza alcuna garanzia che il matrimonio venga dichiarato nullo. Due organizzazioni117 evidenziano al riguardo che incomberebbe ai Cantoni farsi carico delle spese giudiziarie e del patrocinio gratuito. Secondo un Cantone118 tali spese vanno quantomeno quantificate. Altri due partecipanti119 sottolineano che l’avamprogetto non permette di raggiungere l’obiettivo prefissato e che farà piuttosto lievitare il carico di lavoro per i tribunali e per le autorità legittimate a promuovere l’azione secondo il diritto cantonale.

Un’organizzazione120 afferma che la libera volontà dell’interessato andrebbe considerata ancor prima di arrivare in giudizio. Finché la persona è minorenne, l’azione andrebbe promossa d’ufficio. Obbligare invece l’autorità a promuovere l’azione quando la persona è ormai maggiorenne rappresenta un’ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare degli adulti. Questa organizzazione ricorda che l’obiettivo delle misure non è condurre una lotta generalizzata contro i matrimoni con minorenni o di introdurre ostacoli al ricongiungimento familiare, ma di tutelare i coniugi minorenni. I coniugi ormai maggiorenni possono chiedere loro stessi di dichiarare nullo il matrimonio. A suo avviso, tenere conto della libera volontà durante il procedimento non basta poiché l’azione va comunque promossa, seppur spesso invano.

Due partiti121 e sette organizzazioni122 approvano invece espressamente questa disposizione. Uno dei due partiti123 sottolinea però che quest’ultima può dimostrarsi efficace solo se i giudici la applicano in modo molto limitato. In caso di dubbi sulla libera volontà della persona, il matrimonio va dichiarato nullo; questa decisione deve continuare a spettare ai giudici. Inoltre, le autorità non devono poter anticipare i giudici e decidere di non promuovere l’azione

112 AG

113 BS (pag. 2)

114 CSC (pag. 3), ASUSC

115 ZH (pag. 2), CSC (pag. 4), ASUSC

116 VS (pag. 1 seg.), CSC (pag. 4), ASUSC

117 CSC (pag. 4), ASUSC

118 JU (pag. 2)

119 NE (pag. 2), ASM (pag. 2)

120 UNIL (pag. 2).

121 PLR (pag. 2), pvl (pag. 1 seg.)

122 FPS (pag. 2), CFQF (pag. 4), CFQFF (pag. 1), Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 12), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 5), LSDC (pag. 2), CSP (pag. 3)

123 PLR (pag. 2)