Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/31: Revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) · 27 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)
maggiore età. Secondo due organizzazioni20, tutte le azioni promosse dopo il 18° anno di età andrebbero respinte, in quanto risulta difficile dimostrare in forma probatoria la pressione esercitata dalla famiglia. Secondo alcuni partecipanti21, dal momento che le autorità sono tenute a promuovere un’azione senza però poter né effettuare accertamenti né sentire le parti, l’esito dell’azione non è garantito e il rischio d’insuccesso processuale risulta troppo elevato. Altri ancora22 sottolineano che siccome spesso i coniugi implicati devono essere interrogati all’estero, nel Paese dove hanno contratto matrimonio, le procedure giudiziarie possono rivelarsi molto costose senza alcuna garanzia che il matrimonio venga dichiarato nullo. Due organizzazioni23 affermano al riguardo che incomberebbe ai Cantoni farsi carico delle spese giudiziarie e del patrocinio gratuito. Secondo un Cantone24 tali spese vanno quantomeno quantificate. Altri partecipanti25 sottolineano che l’avamprogetto non permette di raggiungere l’obiettivo prefissato e che farà piuttosto lievitare il carico di lavoro per i tribunali e per le autorità legittimate a promuovere l’azione secondo il diritto cantonale. Un Cantone26 afferma d’altra parte che non si possono mettere sulla stessa bilancia i costi e il destino delle persone coniugatesi da minorenni.
3.3.2 Modifica del diritto internazionale privato
Per rafforzare l’efficacia delle misure contro i matrimoni con minorenni, 17 Cantoni27, 12 organizzazioni28 e, almeno in parte, un’altra organizzazione29 propongono di modificare il diritto internazionale privato.
Un’organizzazione30 ritiene che una revisione della legge federale del 18 dicembre 198731
sul diritto internazionale privato (LDIP) permetterebbe di raggiungere più efficacemente di una del CC l’obiettivo di tutelare i minorenni dal matrimonio. Sostiene che il rapporto esplicativo sottolinei giustamente e ripetutamente che la questione dei matrimoni con minorenni si pone in realtà solo nel contesto del diritto internazionale privato per cui modificando la LDIP verrebbero raggiunti gli obiettivi prefissati. Propone di stabilire per legge che i matrimoni con minorenni che presentano legami con la Svizzera (domicilio o cittadinanza di uno dei coniugi) non vengano in linea generale riconosciuti nel nostro Paese e che vadano riconosciute soltanto le unioni di persone minorenni senza legami con la Svizzera le quali, dopo aver raggiunto la maggiore età, esprimono la loro libera volontà di mantenere il vincolo coniugale. Le persone il cui matrimonio viene annullato potrebbero, per via dei legami con la Svizzera e dopo aver compiuto 18 anni, seguire la procedura preparatoria al matrimonio da persone non coniugate e sposarsi nel nostro Paese riaffermando la loro libera volontà di unirsi in matrimonio. Questa soluzione permetterebbe anche di garantire che non si tratta di un matrimonio
20 CSC (pag. 3), ASUSC
21 ZH (pag. 2), CSC (pag. 4), ASUSC
22 VS (pag. 1 seg.), CSC (pag. 4), ASUSC
23 CSC (pag. 4), ASUSC
24 JU (pag. 2)
25 NE (pag. 2), ASM (pag. 2)
26 SH (pag. 1 seg.)
27 BE (pag. 4), BS (pag. 1 seg.), GE (pag. 1), GL, GR, LU (pag. 2), NW (pag. 2), OW (pag. 1 seg.), SH (pag. 2), SO (pag. 2 seg.), SZ, TI (pag. 4 segg.), TG (pag. 2), UR, VD (pag. 2 e allegati), VS (pag. 2), ZH (pag. 1 seg.)
28 BIF (pag. 2), CFQF (pag. 1), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 2), JuCH (pag. 4), CSC (pag. 6 seg.), Kinderanwaltschaft (pag. 3), CDDGP (pag. 1 seg.), NGONG (pag. 2), CDOS, SVF, ASUSC, UNIL (pag. 3)
29 ASM (pag. 2)
30 CSC
31 RS 291