Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

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Art. 5 cpv. 1

Il numero IDI di uno studio veterinario o di una clinica veterinaria non fornisce alcuna informazione sulla sua ubicazione. In particolare nel caso di studi veterinari associati o di catene di studi con diverse sedi, a un numero IDI possono essere associate diverse sedi e quindi diversi numeri RIS. Le autorità cantonali di esecuzione sono responsabili dell’esecuzione dell’OMVet e quindi anche del controllo del rispetto dell’obbligo di inserimento dei dati nel SI AMV. L’ubicazione dello studio veterinario o della clinica veterinaria determina l’autorità responsabile dell’esecuzione e i relativi diritti di accesso ai dati nel SI AMV. Nella maggior parte dei casi, anche l’autorizzazione per il commercio al dettaglio si riferisce all’ubicazione dello studio veterinario o della clinica veterinaria e quindi al numero RIS. Conoscere il numero RIS e quindi l’ubicazione esatta permette anche di fare un confronto tra gli antibiotici ordinati e quelli prescritti: per queste ragioni, il SI AMV dovrebbe essere in grado di ottenere dati sugli studi veterinari e sulle cliniche veterinarie sia dal registro IDI sia da quello RIS. Il catalogo dei dati in allegato viene integrato di conseguenza con il numero RIS. Molti studi veterinari e cliniche veterinarie si sono già registrati volontariamente nel SI AMV fornendo il numero RIS (oltre al numero IDI).

Art. 5 cpv. 4

Per una semplice verifica delle registrazioni e delle prescrizioni nel SI AMV dovrebbe essere possibile ottenere dati dal sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) e dal registro delle professioni mediche (MedReg) per un confronto elettronico. In concreto, si tratta di verificare quali sono le autorizzazioni presenti e quindi quali prescrizioni possono essere fatte da quali studi veterinari o cliniche veterinarie. Al SI AMV non viene trasmesso nessun dato dettagliato di ASAN e del MedReg, ma viene salvato solo il risultato del confronto (ad es. autorizzazione per il commercio al dettaglio: sì, autorizzazione all’esercizio della professione: sì, attestato di capacità da «veterinario responsabile tecnico»: sì).

Art. 20

ORIS: nell’ORIS viene illustrato anche il collegamento con il SI AMV (vedi commento all’art. 5 cpv. 1). Nell’allegato, il numero 5 era vuoto a causa di una precedente cancellazione, nella tabella sono ancora illustrati il contenuto e l’accesso al vecchio punto 5. Ciò corrisponde alla disposizione che si applicherà anche al SI AMV, pertanto è sufficiente inserire il SI AMV al punto 5 e non è necessario adattare la tabella.

O-SISVet: la consultazione dei dati ai fini del confronto dei dati sulle autorizzazioni necessarie per la prescrizione, la dispensazione e l’utilizzo di antibiotici e sull’attestato di capacità da «veterinario responsabile tecnico» (art. 5 cpv. 4) sono illustrate anche nell’O-SISVet. Non è invece necessario illustrarla nell’ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (RS 811.117.3), poiché questa prevede già all’articolo 11 un’interfaccia standard per l’accesso ai dati da parte di enti incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

Allegato

Il catalogo dei dati è ora numerato fino all’ultimo livello, cosa che renderà più facile apportare modifiche puntuali all’allegato in futuro. Inoltre, vengono apportate diverse correzioni e adattamenti terminologici al SI AMV nelle versioni in francese e in italiano.

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