Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine
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l’impiego di preparati secondo formula dovrebbe essere escluso anche per altri insetti destinati alla produzione di derrate alimentari (cfr. commento all’art. 12 cpv. 6), e lo stesso vale per gli insetti destinati alla produzione di alimenti per animali: I residui di medicamenti vanno evitati lungo tutta la filiera alimentare e, per il benessere degli animali, anche nell’alimentazione degli animali da compagnia.
Art. 15 cpv. 2
Si corregge nella versione italiana «animale da compagnia» (in precedenza erroneamente tradotto «animale domestico»).
Art. 15a Condizione per la prescrizione
I mangimi medicati e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente da un veterinario responsabile tecnico. Già oggi a tal fine è necessario stipulare un contratto VRT (art. 19 lett. a). Poiché generalmente sono previste anche la dispensazione senza visita dell’effettivo e/o la dispensazione per la scorta e poiché esiste già una convenzione Mvet con un veterinario responsabile tecnico, occorre ora prevedere che nella stessa convenzione Mvet sia indicata anche l’eventuale prescrizione di PPM e MM. Invece di stipulare un contratto VTR aggiuntivo, si indica nella stessa convenzione Mvet se vengono prescritti PMM e FM per la terapia di gruppo per via orale, due convenzioni separate non hanno molto senso. Tuttavia, oltre a una convenzione Mvet si accettano anche i contratti VRT già esistenti, vale a dire che non è necessario stipulare una nuova convenzione Mvet: è ancora possibile la coesistenza di due contratti.
Art. 16 cpv. 1bis
Per i trattamenti di gruppi di animali con antibiotici, il modulo della ricetta elettronico per le terapie di gruppo per via orale nel SI AMV ha sostituito la precedente ricetta cartacea per questo tipo di terapia. Anche altre terapie di gruppo per via orale, per esempio con antielmintici, devono essere prescritte con il modulo di ricetta elettronico. A tale scopo, i veterinari hanno a disposizione due opzioni: il modulo in formato PDF per le terapie di gruppo per via orale disponibile sul sito dell’USAV oppure l’utilizzo del SI AMV, analogamente alla prescrizione di terapie di gruppo per via orale con antibiotici. Se la prescrizione viene fatta nel SI AMV, i dati corrispondenti non vengono memorizzati, poiché il sistema è destinato solo all’elaborazione dei dati relativi alla dispensazione, prescrizione e somministrazione di antibiotici.
Art. 18 rubrica e cpv. 1
Il termine «propri» in riferimento agli impianti tecnici può essere frainteso, facendo pensare solo a impianti tecnici di proprietà dell’azienda agricola. Per chiarire che qui si intendono tutti gli impianti tecnici, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dell’azienda agricola, prese in prestito o a noleggio, si rinuncia a questo termine fuorviante.
Art. 19 lett. a ed f
Il contratto VRT e la convenzione Mvet vengono fusi in un unico documento (vedi commento all’art. 15a).
È importante che gli impianti tecnici funzionino sempre in maniera ineccepibile e che una persona specializzata effettui periodicamente la manutenzione. In genere il veterinario responsabile tecnico non ha la formazione necessaria per valutare la funzionalità tecnica di un impianto di alimentazione. La manutenzione degli impianti deve quindi essere effettuata a intervalli regolari da una persona specializzata, come già accade da tempo per gli impianti di mungitura (cfr. art. 21 dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera, OIgPL; RS 916.351.021.1). È responsabilità dell’azienda agricola garantire che la manutenzione venga eseguita e ricorrere alle persone specializzate richieste per tale
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