Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

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capoverso 3 OMVet. La miscela Hellabrunner (ketamina e xilazina) è l’unico anestetico utilizzabile per alcuni animali selvatici in libertà (stambecchi, camosci, cervi) e per la selvaggina d’allevamento (daini, cervi sika, cervi rossi) e viene somministrata con fucile ad aria compressa su lunghe distanze. È fondamentale un elevato livello di competenza sia in termini di tecnica di tiro sia di valutazione del comportamento degli animali: gli animali citati vengono quindi solitamente immobilizzati da guardacaccia o biologi della fauna selvatica (per la selvaggina in libertà) oppure da detentori esperti (per la selvaggina d’allevamento), i quali da un lato sono in grado di riconoscere lo stato di salute e il comportamento degli animali, e dall’altro sono in grado di sparare con un fucile ad aria compressa. I veterinari in genere non hanno queste competenze.

Per la telesedazione della selvaggina d’allevamento e di quella in libertà, deve essere quindi possibile dispensare la miscela Hellabrunner poco prima del suo utilizzo. Si applica tuttavia il principio di cui all’articolo 10 capoverso 1, secondo il quale prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo). Una visita di questo tipo è possibile per la selvaggina d’allevamento. Se è stata stipulata una convenzione Mvet ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, il medicamento veterinario può essere dispensato anche senza visita preventiva dell’effettivo per l’impiego attualmente previsto («dall’oggi al domani»). Per la selvaggina in libertà ovviamente non è possibile una visita dell’effettivo. In questo caso il veterinario può quindi dispensare la miscela Hellabrunner per l’impiego attualmente previsto senza effettuare la visita del bestiame. Le autorità cantonali competenti devono controllare la dispensazione della miscela Hellabrunner nell’ambito delle loro attività di esecuzione.

In riferimento a StAR e in linea con il nuovo regolamento dell’UE sui medicamenti veterinari, si stabilisce ora esplicitamente che gli antibiotici non possono essere prescritti, dispensati o utilizzati abitudinariamente per compensare scarsa igiene, condizioni di detenzione o di accudimento inadeguate o una cattiva gestione aziendale. Questa disposizione si rivolge ai veterinari e precisa l’obbligo di diligenza generale di cui all’articolo 3 LATer.

Art. 8a Confezionamento parziale

Secondo il diritto vigente, le condizioni per il confezionamento parziale (o il prelievo per l’uso) di una confezione di medicamenti sono elencate nell’ordinanza per l’omologazione di medicamenti (OOMed, RS 812.212.22).

Tuttavia, non trattandosi di omologazione, la questione si inserisce meglio dal punto di vista tematico nell’OMVet (attuazione da parte dei veterinari, controllo da parte dei veterinari cantonali).

Gran parte delle informazioni finora prescritte dall’OOMed sono coperte da quelle richieste dall’OMVet per l’etichetta supplementare e le istruzioni per l’uso. Queste vanno a integrare quelle dall’OOMed che mancano.

Per i veterinari e i veterinari cantonali non cambia nulla nell’attuazione e nell’esecuzione in seguito all’integrazione delle prescrizioni dell’OOMed nella TAMV (si veda l’aiuto all’esecuzione dell’USAV sull’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario n. 3.1.5; a causa della stretta connessione con questioni legate a omologazione e autorizzazione, tutti i necessari adeguamenti vengono effettuati in accordo con Swissmedic).

Art. 10 cpv. 1, 2 e 5

Questa disposizione prevede che i veterinari possano prescrivere o dispensare medicamenti veterinari senza visita preventiva all’effettivo nel caso in cui sia stata stipulata una convenzione Mvet con il detentore. Si precisa ora che ciò non vale per i medicamenti veterinari importati che non sono omologati in Svizzera. In particolare, i veterinari di Paesi confinanti che operano in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale e che sono autorizzati a importare medicamenti veterinari non omologati in Svizzera non possono dispensarli senza visitare l’effettivo né per la scorta.

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