Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

contengono di solito indicazioni da osservare sul momento dell’applicazione («Applicare il trattamento quando non ci sono favi negli alveari», «Subito dopo la raccolta del miele»). Sebbene non si stabilisca un termine di attesa, viene comunque fissata una restrizione del trattamento. Pertanto, già oggi è necessario compilare un giornale dei trattamenti per il controllo autonomo (art. 26 LDerr e art. 4 cpv. 1 OPPrim, art. 43 LATer). Per la dispensazione di medicamenti per le api, tuttavia, sono previste alcune agevolazioni (art. 4 e 5), giustificate dal fatto che il rischio in termini di sicurezza alimentare è inferiore rispetto ad altri medicamenti veterinari soggetti all’obbligo di registro, motivo per cui, possono essere venduti anche nei commerci di apicoltura.

Art. 27 cpv. 2

Si corregge nella versione italiana «animale da compagnia» (in precedenza erroneamente tradotto «animale domestico»).

Art. 30 cpv. 2 e 4

La frase introduttiva del paragrafo 2 viene adattata per evitare malintesi. Le competenze elencate in questa disposizione spettano non solo ai veterinari cantonali, ma anche alle persone a essi subordinate, pertanto viene utilizzata la nuova espressione «organi di controllo».

La procedura per l’emanazione delle direttive tecniche viene adattata secondo la prassi corrente.

Art. 35 cpv. 2

Dal 1° gennaio 2019 i veterinari sono tenuti a trasmettere al SI AMV i dati relativi alle prescrizioni di antibiotici non topici nell’ambito delle terapie di gruppo (art. 4 cpv. 2 lett. a O-SIAMV). Dal 1° ottobre 2019 i dati corrispondenti devono essere comunicati anche per le terapie individuali e per la dispensazione per la scorta (art. 4 cpv. 2 lett. b O-SIAMV). Questa disposizione ha lo scopo di stabilire il collegamento con l’O-SIAMV.

Art. 36 cpv. 1 e 6

L’USAV tratta i dati sull’importazione da parte dei veterinari nell’ambito delle notifiche risp. delle autorizzazioni per l’importazione di medicamenti (si veda art. 7‒7d).

Il trattamento dei dati (art. 35 cpv. 2) nel SI AMV è disciplinato nell’O-SIAMV.

Art. 36a–36d Dati sugli antibiotici e misure

Grazie ai dati nel SI AMV è possibile rilevare informazioni sullo sviluppo delle resistenze agli antibiotici, tra cui per esempio la correlazione tra un elevato uso di antibiotici e

- specie animale/categoria di utilizzo,

- indicazione

- posizione geografica.

A queste si aggiungono dati sulla durata del trattamento e la sostanza attiva scelta, che possono anche essere messe in correlazione.

Le informazioni ottenute consentono di effettuare confronti non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Sulla base di questi risultati vanno introdotte misure mirate, come l’emanazione di prescrizioni adeguate in materia di detenzione.

463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 10/17