Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

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Allegato 1 numero 2

Finora l’USAV definiva in modo vincolante le categorie di rischio secondo criteri uniformi e il veterinario dell’effettivo classificava l’azienda nella categoria corrispondente al momento della stipula di una convenzione Mvet. Il numero di visite all’azienda si basava su tale categorizzazione e sulle direttive tecniche dell’USAV. Ora il numero minimo di visite alle aziende viene specificato secondo la prassi attuale nel capoverso 1 in maniera vincolante per specie animale, tipo di produzione, numero di posti, ecc. (categoria). Il capoverso 2 può quindi essere abrogato.

La convenzione Mvet (che ora include il contratto VRT) specifica se vengono dispensati per la scorta medicamenti veterinari, se vengono prescritti MM o dispensati PPM per la terapia di gruppo per via orale e se l’azienda agricola miscela medicamenti ai mangimi in impianti tecnici o somministra MM. Se una di queste attività è elencata nella convenzione Mvet e viene anche effettivamente svolta, è obbligatorio visitare le aziende. In caso di inosservanza, le autorità di esecuzione devono adottare misure adeguate (misure amministrative ai sensi dell’art. 66 LATer, emanazione di una decisione con pena in caso di infrazione).

Allegato 1 numero 3

Cpv. 3: la convenzione Mvet e il contratto VRT sono ora fusi in un unico documento (vedi commento all’art. 15a e all’art. 19 lett. a). Ora nella convenzione Mvet va indicato se vengono dispensati per la scorta medicamenti veterinari, se vengono prescritti o dispensati MM o PPM per la terapia di gruppo per via orale, e se l’azienda agricola miscela medicamenti ai mangimi in impianti tecnici o somministra MM.

III. Ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ingresso

L’ingresso viene aggiornato sulla base della legge del 19 giugno 2020 sulle epizoozie.

Art. 2, 3, 4, 5 e 14: Dati sullo smercio

In futuro, l’obbligo di notifica dei dati sullo smercio non dovrebbe più essere limitato ai titolari dell’omologazione. È stato dimostrato che nella maggior parte dei casi sono soprattutto i distributori, cioè le aziende con un’autorizzazione per il commercio all’ingrosso, ad avere i dati specifici su quali studi veterinari o cliniche veterinarie sono stati forniti di antibiotici. Inoltre, nella maggior parte dei casi i titolari dell’omologazione sono anche titolari di un’autorizzazione per la fabbricazione o il commercio all’ingrosso. La sostituzione del termine «titolari dell’omologazione» con «aziende con un’autorizzazione per la fabbricazione o per il commercio all’ingrosso» permette di raccogliere più facilmente i dati sullo smercio e di tracciare un confronto tra acquisto e smercio di antibiotici. Nell’articolo 2 viene anche corretta la traduzione italiana del termine "mangimificio".

Art. 4 cpv. 2

Finora non era prevista una frequenza di notifica specifica per i dati sul numero di consultazioni per specie animale all’anno (punto 2.2.1). Ciò viene corretto ora. I dati sul numero di consultazioni devono essere notificati solo una volta all’anno, cioè entro il 20 febbraio dell’anno successivo.

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